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Ordinanza 194/1989 ECLI:IT:COST:1989:194 Generato dall'IA

Ordinanza 194/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 194/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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interventi per l'armamento privato), in relazione all'art. 3, secondo

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 194/1989 · Corte costituzionale: 3, secondo

Parole chiave

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parità fra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile discriminazione sessuale divieto di esercizio della professione accesso alla professione statuto del personale previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto

comma, della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme per la

ristrutturazione della flotta pubblica - Gruppo Finmare - e

interventi per l'armamento privato), in relazione all'art. 3, secondo

comma, stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1988

dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Sante

Maria Luisa ed altre e l'Adriatica di Navigazione S.p.a., iscritta al

n. 629 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno

1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Venezia, nel procedimento civile tra

Sante Maria Luisa ed altre e Adriatica di Navigazione S.p.a., con

ordinanza del 15 aprile 1988 (R.O. n. 629 del 1988), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma,

in relazione al secondo comma, della legge 5 dicembre 1986, n. 856,

nella parte in cui, ai fini del prepensionamento obbligatorio del

personale esuberante, fissa per le donne un limite di età (50 anni)

diverso e inferiore rispetto a quello (55 anni) stabilito per gli

uomini;

che, a parere del giudice remittente, risulterebbe violato

l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si

determina senza giustificato motivo tra lavoratrici e lavoratori e si

verificherebbe, inoltre, contrasto con il quadro normativo formato

dagli artt. 4, primo comma, 35, primo comma, 37, primo comma, della

Costituzione, che consacra i principi della piena parità della donna

lavoratrice rispetto all'uomo in tutti i suoi aspetti, da quello

retributivo alla conservazione del posto di lavoro;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha

concluso per l'inammissibilità o la infondatezza della questione.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1106 del 1988, ha

già dichiarato la illegittimità costituzionale della norma ora

censurata, che, quindi, è stata espunta dall'ordinamento giuridico;

che, pertanto, la questione sollevata va dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, della legge 5

dicembre 1986, n. 856 (Norme per la ristrutturazione della flotta

pubblica - Gruppo Finmare - e interventi per l'armamento privato), in

riferimento agli artt. 3, 4, 35, 37 della Costituzione, sollevata dal

Pretore di Venezia con l'ordinanza in epigrafe, perché già

dichiarato costituzionalmente illegittimo nella stessa parte con la

sentenza di questa Corte n. 1106 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI