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Ordinanza 188/1989 ECLI:IT:COST:1989:188 Generato dall'IA

Ordinanza 188/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 188/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Tribunale di Teramo sull'istanza per incidente di esecuzione proposta

Regesto Legislator

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Ordinanza 188/1989 · Corte costituzionale: Tribunale di Teramo sull'istanza per incidente di esecuzione proposta

Parole chiave

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adeguamento della pena riduzione della pena remissione della pena individualizzazione della commisurazione penale riduzione della multa attenuazione libera della pena
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

18 febbraio 1987, n. 34 (Misure a favore di chi si dissocia dal

terrorismo), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1988 dal

Tribunale di Teramo sull'istanza per incidente di esecuzione proposta

da Cesaroni Fernando ed altri, iscritta al n. 410 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che Cesaroni Fernando, Rocazzella Adriano, Benedetti

Sonia, Fagiano Marco e Longo Ciro, tutti condannati con sentenza

definitiva per reati commessi per finalità di terrorismo o di

eversione dell'ordinamento costituzionale, hanno proposto, a norma

dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1987, n. 34, istanza per la

riduzione delle pene loro inflitte;

e che il Tribunale di Teramo, chiamato a decidere in camera di

consiglio con il rito previsto dall'art. 628 e seguenti del codice di

procedura penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 79, primo

comma, e 87, undicesimo comma, della Costituzione, questione di

legittimità dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1987, n. 34, in

quanto "le previste commutazioni e diminuzioni di pena nel caso di

condanna definitiva si riallacciano agli istituti dell'indulto e

della grazia di cui all'art. 174 codice penale, là dove si prevede

che 'l'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena

inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla

legge'";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che il richiamo al potere di grazia di cui all'art.

87, undicesimo comma, della Costituzione, risulta del tutto ultroneo,

avendo tale beneficio natura strettamente individuale, senza che sia

richiesta per la sua concessione una legge di delegazione delle

Camere;

che anche il riferimento all'istituto dell'indulto condizionato

e la conseguente prospettata violazione dell'art. 79, primo comma,

della Costituzione si rivelano non puntuali, perché l'ordinanza di

rimessione assume a fondamento della proposta questione di

legittimità commutazioni e diminuzioni di pena, mentre lo strumento

previsto dal parametro costituzionale invocato (decreto del

Presidente della Repubblica, previa legge di delegazione delle

Camere), riguardando "essenzialmente la scelta dei reati da

beneficiare", "non decide, di regola, sulle conseguenze che, in

ordine ai reati "scelti", si producono sulle vicende giuridiche

relative alle sanzioni o agli effetti penali della condanna" (v.

sentenza n. 131 del 1986). Visti gli artt. 26, secondo comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1987, n. 34

(Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo), sollevata, in

riferimento agli artt. 79, primo comma, e 87, undicesimo comma, della

Costituzione, dal Tribunale di Teramo con ordinanza del 27 febbraio

1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI