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Ordinanza 186/1989 ECLI:IT:COST:1989:186 Generato dall'IA

Ordinanza 186/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 186/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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Ordinanza 186/1989 · Corte costituzionale: ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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compensazione della rendita d'invalidità prestazione d'assicurazione sociale suddivisione della previdenza professionale indennità di disoccupazione dell'assicurato revisione delle prestazioni d'invalidità priorità dell'integrazione sulla rendita
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto

comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti

urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre

1987, n. 440, promossi con ordinanze emesse il 2 febbraio 1988 (n. 2

ordinanze) dal Pretore di Pisa, il 10 dicembre 1987 e il 16 novembre

1987 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Firenze, iscritte

rispettivamente ai nn. 359, 360, 361, 414 e 415 del registro

ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 31, 34, 39 - prima parte speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Pisa, nel giudizio tra Teti Michele e

l'I.N.A.D.E.L., per ottenere la riliquidazione dell'indennità premio

di servizio con gli interessi e la rivalutazione monetaria, con

ordinanza del 2 febbraio 1988 (r.o. n. 359 del 1988) ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma,

del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29

ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui esclude che le somme dovute

a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio diano

luogo a corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria, in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice a quo, le norme censurate

determinerebbero disparità di trattamento tra impiegati degli enti

territoriali e altri lavoratori, per i quali l'adeguamento del

credito è automatico, e grave diminuzione del trattamento

previdenziale, che diviene insufficiente a soddisfare le esigenze di

vita del pensionato;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha concluso

per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della

questione;

che identica questione è stata sollevata dallo stesso Pretore

di Pisa nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Orsini Rosa ed

altri e l'I.N.A.D.E.L. con l'ordinanza del 2 febbraio 1988 (r.o. n.

360 del 1988); dal Tribunale di Firenze nel giudizio promosso da

Brazzano ed altri contro l'I.N.A.D.E.L. con ordinanza del 10 dicembre

1988, pervenuta alla Corte il 5 luglio 1988, (r.o. n. 361 del 1988);

dal Pretore di Firenze nei procedimenti civili riuniti vertenti tra

Costanzo Orazio Filippo e altri e l'I.N.A.D.E.L. con ordinanza del 16

novembre 1987, pervenuta alla Corte il 12 luglio 1988 (r.o. n. 414

del 1988), e nel giudizio tra Galli Adolfo e l'I.N.A.D.E.L. con

ordinanza sempre del 16 novembre 1987, pervenuta alla Corte il 12

luglio 1988 (r.o. n. 415 del 1988);

che in tutti questi giudizi si è costituita l'Avvocatura

Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio

dei Ministri concludendo sempre per la inammissibilità o

infondatezza della questione;

Considerato che tutti i ricorsi prospettano la stessa questione e

che, per la evidente connessione, possono essere riuniti e decisi con

un unico provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 1060 del 1988, ha dichiarato

non fondata la questione per quanto riguarda la mancata previsione

della rivalutazione delle somme erogate a titolo di riliquidazione

dell'indennità premio di servizio e fondata, invece, per quanto

riguarda il diniego della corresponsione di interessi, con

conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale della

norma impugnata nella parte in cui non prevede la corresponsione

degli interessi per il ritardo nel pagamento della detta indennità

riliquidata secondo la sentenza di questa Corte n. 236 del 1986;

che successivamente, con ordinanza n. 68 del 1989, la stessa

questione è stata dichiarata manifestamente infondata per il primo

profilo, e manifestamente inammissibile per il secondo essendo la

norma impugnata già espunta dall'ordinamento per effetto

dell'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale

(sentenza n. 1060 del 1988);

che anche per i giudizi in esame va emanata la stessa

declaratoria, non essendo stati dedotti motivi nuovi, tali da indurre

la Corte ad una modificazione della propria decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

dinanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del

decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la

finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440,

nella parte in cui non prevede la rivalutazione delle somme

corrisposte per la riliquidazione dell'indennità premio di servizio;

b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione per

la parte in cui la norma censurata non prevede la corresponsione

degli interessi sulle somme di cui sopra, perché già dichiarata

costituzionalmente illegittima nella stessa parte; entrambe sollevate

dai Pretori di Pisa e di Firenze nonché dal Tribunale di Firenze, in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI