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Ordinanza 177/1989 ECLI:IT:COST:1989:177 Generato dall'IA

Ordinanza 177/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 177/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Regesto Legislator

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art. 1591 cod. civ; Ordinanza 177/1989 · Corte costituzionale: sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Parole chiave

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restituzione di fondo retrocessione nell'espropriazione restituzione e risarcimento restituzione di beni nazionalizzati indennità d'espropriazione rivendicazione della proprietà

Disposizioni normative citate

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art. 1591 cod. civ
dell'art. 1591 cod. civ. per il periodo di occupazione dell'immobile
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto

legge 25 settembre 1987, n. 393 (Norme in materia di locazione di

immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e di assegnazione

di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata), convertito in legge

25 novembre 1987, n. 478 promosso con ordinanza emessa il 24 marzo

1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra FIMI

s.p.a. e LA SINTESI s.r.l. iscritta al n. 791 del registro ordinanze

1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2,

prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell' 8 marzo 1989 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento instaurato dalla s.p.a.

FIMI, quale procuratrice speciale dell'Accademia Nazionale delle

Scienze, locatrice di un immobile ad uso non abitativo, contro la

s.r.l. LA SINTESI, conduttrice con contratto di locazione cessato il

31 agosto 1983, per ottenere il risarcimento del danno ai sensi

dell'art. 1591 cod. civ. per il periodo di occupazione dell'immobile

successivo a tale data, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 14

aprile 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2

del decreto legge 25 settembre 1987, n. 393, convertito in legge 25

novembre 1987, n. 478, in quanto esclude il diritto del locatore a

pretendere un'indennità commisurata al canone di mercato per il

periodo di occupazione dell'immobile intercorrente tra la data di

scadenza del regime transitorio e la data fissata giudizialmente per

il rilascio ovvero la data di stipulazione del nuovo contratto;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, concludendo per una dichiarazione di inammissibilità o, in

ipotesi, di manifesta infondatezza;

Considerato che, in riferimento agli stessi parametri e con i

medesimi argomenti, la questione è già stata sottoposta dal

Tribunale di Roma a questa Corte, che l'ha giudicata non fondata con

la sentenza n. 22 del 1989;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 25 settembre 1987, n.

393, convertito in legge 25 novembre 1987, n. 478 (Norme in materia

di locazioni di immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e

di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata - convenzionata),

sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI