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Ordinanza 176/1989 ECLI:IT:COST:1989:176 Generato dall'IA

Ordinanza 176/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 176/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in relazione all'art.

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 176/1989 · Corte costituzionale: dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in relazione all'art.

Parole chiave

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procedimenti e rimedi accessori prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria procedimento di controllo degli aiuti diritto a un difensore compenso del curatore fallimentare patrocinatore di controparte

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
giudiziaria), sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge

8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti

tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a

richiesta dell'autorità giudiziaria), promosso con ordinanza emessa

il 13 ottobre 1988 dal Tribunale di Novara sull'incidente di

esecuzione promosso da Sciarabba Giovanni nel procedimento penale

contro Genovese Rosario, iscritta al n. 813 del registro ordinanze

1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3,

prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale di Novara, con ordinanza emessa il 13

ottobre 1988 sull'incidente di esecuzione promosso da Sciarabba

Giovanni nel procedimento penale contro Genovese Rosario, ha

sollevato di ufficio questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in relazione all'art.

3 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata si

porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, non prevedendo

che, avverso il decreto di liquidazione dei compensi, il custode

giudiziario possa proporre ricorso nelle forme riservate dalla

suddetta norma a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori,

al fine di ottenere il riesame del provvedimento traverso il

procedimento regolato dall'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n.

794;

che, in tali termini, la questione è stata già ritenuta

infondata da questa Corte con l'ordinanza n. 38 del 1988;

che il giudice a quo non adduce nuovi e diversi motivi di

illegittimità della normativa censurata né prospetta argomentazioni

sostanzialmente diverse da quelle disattese dalla Corte con detta

ordinanza;

che, in particolare, la circostanza che il custode abbia

prestato la propria opera nell'ambito di un procedimento penale, non

è idonea a mutare i termini della questione rispetto a quella a suo

tempo esaminata, in quanto l'ordinamento anche in tal caso appresta

idonei strumenti processuali a tutela della pretesa creditoria del

custode medesimo;

che, pertanto, la questione appare manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319

(Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e

traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità

giudiziaria), sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione,

dal Tribunale di Novara con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI