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Sentenza 163/1989 ECLI:IT:COST:1989:163 Generato dall'IA

Sentenza 163/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 163/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di previdenza presso il Ministero del tesoro), promosso con ordinanza

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Sentenza 163/1989 · Corte costituzionale: di previdenza presso il Ministero del tesoro), promosso con ordinanza

Parole chiave

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rendita d'invalidità della previdenza professionale indennità suppletiva riqualificazione professionale autorizzazione di praticare a carico dell'assicurazione malattia affezione nell'assicurazione militare suddivisione della previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
Istituti di Previdenza - ha sollevato, in riferimento all'art. 3
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge

22 novembre 1962, n.1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti

di previdenza presso il Ministero del tesoro), promosso con ordinanza

emessa il 4 novembre 1987 dalla Corte dei conti - Sez. III

giurisdizionale - sul ricorso proposto da Barbierato Eugenia contro

Ministero del tesoro, iscritta al n. 615 del registro ordinanze 1988

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Con ordinanza emessa il 4 novembre 1987 (registro ordinanze n. 615

del 1988) la Corte dei conti, sul ricorso proposto da Barbierato

Eugenia contro il Ministero del tesoro Direzione Generale degli

Istituti di Previdenza - ha sollevato, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli

ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del

tesoro) nella parte in cui non prevede l'ammissione a riscatto, ai

fini di quiescenza, del periodo di tempo corrispondente alla durata

del corso di specializzazione, purché il predetto diploma sia stato

prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la

carriera.

Secondo il Collegio remittente la domanda dovrebbe essere

disattesa poiché la norma invocata non prevede il riscatto del

periodo di studio relativo al conseguimento della specializzazione

(nella specie, in nefrologia e tecniche emodialitiche).

Tuttavia, il giudice a quo rileva la irrazionalità di una tale

esclusione, solo che si consideri come gli studi specialistici si

pongano, nel caso, non in posizione di equiparazione con il diploma

di infermiera professionale (che è riscattabile) ma di superiorità,

rappresentando un quid pluris, il cui conseguimento è legato alla

frequenza di apposito corso annuale, successivamente al biennio di

infermiera professionale.

Non apparirebbe ammissibile perciò - se non in violazione del

principio costituzionale di eguaglianza e di ogni relativo criterio

di ragionevolezza - che al dipendente in possesso di un superiore

titolo, necessariamente prescritto per l'ammissione ad uno dei posti

occupati durante la carriera (la ricorrente risulta aver assunto la

qualifica di infermiera professionale specializzata) sia riservato,

in sede di riscatto, un trattamento deteriore.

1.1 - L'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche

agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del

tesoro) prevede che al personale iscritto alla Cassa per le pensioni

ai dipendenti degli Enti locali muniti di diploma infermieristico

professionale spetta a domanda, ai fini di quiescenza, il riscatto

del biennio di corso di studio purché il diploma relativo sia

prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la

carriera.

1.2 - L'odierna fattispecie è relativa, peraltro, ad un'ulteriore

specializzazione ottenuta per la frequenza di altro apposito corso

successivo, a seguito di che era stata attribuita, in aggiunta alla

qualifica infermieristica iniziale, quella "professionale

specializzata".

Il periodo concernente detta specializzazione non si rivela

suscettibile, tuttavia, di utilizzazione a fini di riscatto, poiché

non contemplato e previsto dall'enunciata norma: di tanto, il

remittente dubita, sul piano della razionalità ex art. 3 della

Costituzione, rivestendo la frequenza degli ulteriori studi i

connotati di un incremento di professionalità formalmente utilizzata

in carriera.

2. - La questione è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente posto in

rilievo che la legislazione in tema di riscatti è andata via via

evolvendosi, nel senso di concedere alla preparazione professionale

acquisita, quando riconosciuta indispensabile per i fini della

qualifica ricoperta, ogni migliore considerazione (sentenze n. 765 e

n. 1016 del 1988).

Talché, la norma impugnata si appalesa costituzionalmente

illegittima nella parte in cui non prevede la riscattabilità dei

periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di

specializzazione il cui diploma sia stato richiesto, in aggiunta a

quello professionale iniziale, quale condizione necessaria per

l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 della legge

22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti

di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui non

prevede la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla

durata legale dei corsi di specializzazione il cui diploma sia stato

richiesto, in aggiunta a quello professionale iniziale, quale

condizione necessaria per accedere ad uno dei posti occupati durante

la carriera.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI