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Ordinanza 161/1989 ECLI:IT:COST:1989:161 Generato dall'IA

Ordinanza 161/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 161/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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all'art. 16, quinto comma, della stessa legge (Risarcimento dei danni

Regesto Legislator

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Ordinanza 161/1989 · Corte costituzionale: all'art. 16, quinto comma, della stessa legge (Risarcimento dei danni

Parole chiave

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pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete trasparenza e accesso ai documenti tutela del processo decisionale osservanza del segreto professionale segreto di voto regime di segreto
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 131, ultimo

comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 16,

secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in relazione

all'art. 16, quinto comma, della stessa legge (Risarcimento dei danni

cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità

civile dei magistrati), promossi con n. 4 ordinanze emesse il 2

maggio 1988 dal Tribunale di Catanzaro, iscritte ai nn. 762, 766, 767

e 768 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 51 e n. 52, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale di Catanzaro, con quattro ordinanze,

d'identico contenuto, in data 2 maggio 1988 (R.O. nn. 762, 766, 767 e

768 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'ultimo comma dell'art. 131 del codice di procedura civile,

introdotto dall'art. 16, comma secondo, della l. 13 aprile 1988, n.

117, in relazione all'art. 16, quinto comma, della stessa legge;

che il giudice a quo ha dedotto che tali norme, prevedendo la

verbalizzazione dei provvedimenti giudiziari collegiali e

l'acquisizione di essa negli eventuali giudizi di responsabilità,

promossi in via di rivalsa nei confronti dei membri dei collegi,

violerebbero gli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione, in quanto la

segretezza delle deliberazioni sarebbe garanzia inderogabile

d'indipendenza e il legislatore avrebbe attribuito irrazionalmente

minor tutela al segreto della camera di consiglio rispetto al segreto

professionale;

che, stante l'identità della questione sollevata, i giudizi

vanno riuniti;

Considerato che la questione è stata già dichiarata non fondata

da questa Corte con la sentenza n. 18 del 1989, con la quale - sotto

altro profilo - il primo e il secondo comma dell'art. 16 sono stati

dichiarati illegittimi nella parte in cui disponevano che "è

compilato sommario processo verbale", anziché "può, se uno dei

componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato

sommario processo verbale";

che non sono stati addotti nuovi argomenti che possano indurre

ad una diversa decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 131 del codice di

procedura civile, introdotto dall'art. 16 della legge 13 aprile 1988,

n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle

funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati),

sollevate in riferimento agli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione

con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI