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Ordinanza 154/1989 ECLI:IT:COST:1989:154 Generato dall'IA

Ordinanza 154/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 154/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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vertente tra il Ministero delle Finanze e Pisanu Antonietta ed altra,

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 154/1989 · Corte costituzionale: vertente tra il Ministero delle Finanze e Pisanu Antonietta ed altra,

Parole chiave

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responsabilità dell'avvocato responsabilità dello Stato e dei suoi agenti responsabilità degli organi di tutela magistrato doveri e diritti del funzionario professioni giudiziarie

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e

terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei

danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e

responsabilità civile dei magistrati) promosso con ordinanza emessa

il 18 maggio 1988 dal Pretore di Roma nel procedimento civile

vertente tra il Ministero delle Finanze e Pisanu Antonietta ed altra,

iscritta al n. 709 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di

Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 101, secondo comma e

108, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7, primo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nella

parte in cui prevede l'azione di rivalsa nei confronti del vice

pretore onorario, in quanto inciderebbe in misura rilevante sulla

disciplina del giudice onorario e lederebbe in tal modo le garanzie

d'autonomia e d'indipendenza previste per tutti i giudici dagli

invocati parametri di legittimità costituzionale;

che, con la medesima ordinanza, è stata sollevata, in

riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge n. 117 del 1988

nella parte in cui non prevede, a favore del vice pretore onorario,

le limitazioni all'azione di rivalsa previste per gli altri estranei

alla magistratura, in quanto comporterebbe un'irrazionale

equiparazione di trattamento dei giudici onorari e dei giudici

ordinari;

che, infine, il giudice a quo ritiene che l'art. 7, terzo comma,

della legge n. 117 del 1988 violi l'art. 3 Cost., giacché soltanto

per i giudici popolari e non anche per i giudici onorari prevede

l'esclusione della responsabilità civile nei casi di colpa grave di

cui all'art. 2, terzo comma, lett. a) e d) della legge stessa;

Considerato che la prima delle questioni prospettate dal giudice a

quo è stata già decisa da questa Corte con sentenza n. 18 del 1989,

con la quale si è escluso che la disciplina della responsabilità

civile dei magistrati prevista dalla legge n. 117 del 1988 contrasti

con i principi dell'autonomia ed indipendenza dell'ordine

giudiziario, di cui agli artt. 101 e 108 Cost., essendo invece

"caratterizzata dalla costante cura di predisporre misure e cautele

idonee a salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia dei magistrati

nonché l'autonomia e la pienezza di esercizio della funzione

giudiziaria";

che la citata sentenza ha ritenuto che l'uniformità di

trattamento, sotto il profilo della responsabilità, dei giudici

onorari e dei giudici ordinari trova razionale giustificazione nel

fatto che anche i primi vengono nominati sulla base del possesso di

specifiche conoscenze giuridiche;

che, infine, la stessa sentenza n. 18 del 1989 ha affermato che

"il possesso di specifiche conoscenze giuridiche da parte dei vice

pretori onorari, che non sono richieste per la nomina a giudice

popolare o a giudice conciliatore, costituisce un elemento di

differenziazione rilevante per gli errori compiuti nell'esercizio

delle rispettive funzioni: esso, pertanto, è idoneo a giustificare

la previsione, per i vice pretori onorari, di una più ampia

responsabilità rispetto a quella stabilita per i giudici popolari ed

i giudici conciliatori";

che, pertanto, tutte le questioni prospettate dall'ordinanza di

rimessione vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 13 aprile 1988,

n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle

funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati)

sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma e 108,

secondo comma, Cost., dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in

epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della predetta legge 13

aprile 1988, n. 117, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal

pretore di Roma con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI