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Ordinanza 15/1989 ECLI:IT:COST:1989:15 Generato dall'IA

Ordinanza 15/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 15/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, nn. 3 e 7 del

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Ordinanza 15/1989 · Corte costituzionale: 5, nn. 3 e 7 del

Parole chiave

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giustizia di prossimità divieto di abbandonare un dato territorio divieto di discriminazione fondata sulla cittadinanza eleggibilità divieto di esercizio della professione diritto di voto degli stranieri
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, nn. 3 e 7 del

d.P. Regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3 (Testo unico delle leggi

per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 novembre 1985 dal Tribunale di Trapani

nel procedimento civile vertente tra Aloisi Tommaso e Guida Silvestro

ed altro, iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie

speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 26 aprile 1985 dal Tribunale di Catania

nel procedimento civile vertente tra Rasenna' Barbara e Coco Giuseppe

ed altro, iscritta al n. 402 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie

speciale, dell'anno 1988;

3) ordinanza emessa l'8 novembre 1985 dal Tribunale di Catania

nel procedimento civile vertente tra Coppola Santa e Scaccianove

Sebastiano ed altro, iscritta al n. 403 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima

serie speciale dell'anno 1988;

4) ordinanza emessa l'8 novembre 1985 dal Tribunale di Catania

nel procedimento civile vertente tra Coppola Santa e Sinatra

Salvatore ed altro, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima

serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella Camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che con le ordinanze in oggetto il Tribunale di Trapani e

di Catania hanno denunciato l'art. 5, nn. 3 e 7, del D.P.R.S. 20

agosto 1960 n. 3, le cui previsioni di ineleggibilità sarebbero in

contrasto:

a) con il principio di uguaglianza in quanto determinano una

situazione di disparità di nei confronti degli altri cittadini

italiani, cui nella materia si applica la più favorevole normativa

della legge statale 23 aprile 1981 n. 184;

b) con l'art. 51, I co., Cost., dal momento che esse

rappresentano una limitazione particolare per i cittadini residenti

in Sicilia, non giustificata da specifiche esigenze locali;

Considerato che palesemente errato è il riferimento, contenuto

nelle sole ordinanze 402, 403, 404/88, anche al n. 7 della norma

denunciata, che riguarda categorie in nessuna delle quali rientrano i

soggetti interessati nei procedimenti a quibus;

che tali soggetti - dipendente comunale (ord. n. 393/88) e

dipendenti di USL site nel territorio del Comune (ordd. nn. 402, 403

e 404/88) - vanno tutti ricompresi nelle categorie riguardate dal n.

3 della norma medesima, cui pertanto va limitato il presente giudizio

di legittimità costituzionale;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato la illegittimità

costituzionale dell'art. 5 n. 3 del D.P.R.S. 20 agosto 1960 n. 3,

nella parte che qui interessa;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 3, del D.P.R.S. 20 agosto

1960 n. 3, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la

sentenza n. 45 del 1977.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI