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Ordinanza 149/1989 ECLI:IT:COST:1989:149 Generato dall'IA

Ordinanza 149/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 149/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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delle opere edilizie) promosso con ordinanza emessa il 29 giugno 1987

Regesto Legislator

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art. 79 Cost; Ordinanza 149/1989 · Corte costituzionale: delle opere edilizie) promosso con ordinanza emessa il 29 giugno 1987

Parole chiave

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deroga alla licenza edilizia abusivismo edilizio licenza edilizia a posteriori licenza edilizia concessa a titolo precario legittimazione a contestare licenza effetto sospensivo della licenza edilizia

Disposizioni normative citate

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art. 79 Cost
dell'amnistia dall'art. 79 Cost.;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da 31 a 44

della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere edilizie) promosso con ordinanza emessa il 29 giugno 1987

dal Pretore di Pietrasanta nel procedimento penale a carico di Toni

Carla, iscritta al n. 397 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38/1° s.s. dell'anno

1988.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che il Pretore di Pietrasanta, con ordinanza emessa il 29

giugno 1987, ha sollevato:

a) questione di legittimità costituzionale degli artt. da 31 a

44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere edilizie) in riferimento agli artt. 3, primo comma e 77

(recte: 79) Cost., nella parte in cui, senza ricorrere alle

formalità costituzionalmente previste per la concessione

dell'amnistia, assicurano un trattamento privilegiato, analogo a

quello di un'amnistia condizionata, a chi abbia commesso reati

urbanistici di tipo contravvenzionale prima del 1° ottobre 1983;

b) questione di legittimità costituzionale delle stesse

disposizioni, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 128 Cost.,

nella parte in cui direttamente impongono la sanatoria amministrativa

di abusi edilizi commessi prima del 1° ottobre 1983, anche quando

questi siano in contrasto con la normativa urbanistica di fonte

comunale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,

comunque, infondata;

Considerato che non risulta che il giudice a quo con la questione

sub a) abbia voluto denunciare una disparità di trattamento fra chi

ha commesso l'abuso edilizio anteriormente al 1° ottobre 1983 e chi

lo ha commesso tra tale data ed il 19 marzo 1985 (perché soltanto al

primo soggetto e non anche al secondo sarebbe stato usato un

trattamento privilegiato) nel qual caso la questione si paleserebbe

irrilevante (cfr. ordinanza n. 803 del 1988) dal momento che dalle

ordinanze di rimessione risulta che, nella fattispecie all'esame del

giudice a quo, il reato è stato commesso certamente in epoca

anteriore al 1° ottobre 1983;

che, pertanto, deve ritenersi che il giudice a quo lamenti

soltanto che, a chi abbia commesso contravvenzioni urbanistiche prima

del 1° ottobre 1983, sia stato concesso un trattamento favorevole

analogo a quello di un'amnistia condizionata senza ricorrere alle

formalità costituzionalmente previste per la concessione

dell'amnistia dall'art. 79 Cost.;

che analoga questione è già stata dichiarata infondata con la

sentenza n. 369 del 1988 e manifestamente infondata con l'ordinanza

n. 803 del 1988;

che nell'ordinanza di rimessione non sono stati addotti profili

o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le

citate decisioni;

che con la questione sub b) il giudice a quo ritiene che le

disposizioni impugnate - nella parte in cui ammettono la sanatoria

amministrativa di abusi edilizi pregressi anche quando si tratti di

violazione della normativa urbanistica di fonte comunale - ledano

l'autonomia riconosciuta con legge generale ai Comuni in materia

urbanistica;

che, tuttavia, non è stato offerto dal giudice a quo alcun

elemento atto a motivare la rilevanza della questione stessa e, in

particolare, il riferimento alla specie di disposizioni comunali

impeditive o, comunque, limitative del condono previsto dalle

disposizioni impugnate;

che, conseguentemente (come già deciso in relazione ad identica

questione con l'ordinanza n. 803 del 1988) la predetta questione va

dichiarata manifestamente inammissibile per assenza di motivazione in

ordine alla rilevanza della medesima;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. da 31 a 44 della legge 28

febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 128

Cost., dal Pretore di Pietrasanta con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli stessi artt. da 31 a 44 della legge 28 febbraio

1985, n. 47 sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 77

(recte:79) Cost., dal Pretore di Pietrasanta con la medesima

ordinanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI