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Ordinanza 146/1989 ECLI:IT:COST:1989:146 Generato dall'IA

Ordinanza 146/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 146/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'imposta di registro e del valore finale di beni immobili oggetto

Regesto Legislator

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Ordinanza 146/1989 · Corte costituzionale: dell'imposta di registro e del valore finale di beni immobili oggetto

Parole chiave

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domanda di concordato valore patrimoniale valore venale dell'immobile regime della proprietà beni statali bene impignorabile
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 20, terzo

comma, e 28, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

(Revisione della disciplina del sistema tributario), nel testo

novellato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e

correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 636, concernente la revisione della disparità del

contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 21 marzo

1988 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Verbania sul

ricorso proposto da Bellezza Romano ed altri contro l'Ufficio del

Registro di Verbania, iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1988

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima

serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 marzo 1988 (R.O. n. 356

del 1988) nel procedimento promosso da Bellezza Romano ed altri

contro l'Ufficio del Registro di Verbania in punto di accertamento

dell'imposta di registro e del valore finale di beni immobili oggetto

di compravendita, la Commissione Tributaria di primo grado di

Verbania ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 20, terzo comma, e 28, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 636, nel testo novellato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, nella

parte in cui non prevedono, per i componenti delle Commissioni

tributarie l'obbligo del segreto sulla camera di consiglio ed, in

particolare, sul processo di formazione della decisione del collegio,

in riferimento agli artt. 108, secondo comma, e 3, primo comma, della

Costituzione, in quanto risulterebbe leso il principio della

indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali e si

verificherebbe disparità di trattamento nei confronti di tutti gli

altri giudici per i quali vige il rispetto del segreto di camera di

consiglio;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per la restituzione degli atti alla Commissione remittente o per

l'infondatezza della questione.

Considerato che, come ha rilevato l'Avvocatura Generale dello

Stato, la segretezza della camera di consiglio è stata disciplinata

ex novo dall'art. 16, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n.

117, (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni

giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati).

Che dette norme si applicano anche ai provvedimenti dei giudici

collegiali aventi giurisdizione in ogni "altra" materia (terzo comma,

art. 16) e, quindi, anche alle Commissioni Tributarie;

che, pertanto, la rilevanza della questione va esaminata di

nuovo alla stregua delle nuove norme.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle norme integrative dei giudizi dinanzi alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di

primo grado di Verbania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI