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Ordinanza 135/1989 ECLI:IT:COST:1989:135 Generato dall'IA

Ordinanza 135/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 135/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ministri notificato il 19 dicembre 1988, depositato in Cancelleria il

Regesto Legislator

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Ordinanza 135/1989 · Corte costituzionale: ministri notificato il 19 dicembre 1988, depositato in Cancelleria il

Parole chiave

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proroga tardiva del termine istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza credito a lungo termine proroga di competenza proroga del permesso edilizio mandato di credito
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri notificato il 19 dicembre 1988, depositato in Cancelleria il

23 dicembre 1988 ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 1988, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione n.

10695 del 23 settembre 1988, con la quale la Giunta provinciale ha

esteso l'operatività dello sportello della Banca di Trento e Bolzano

sito in Madonna di Campiglio.

Visto l'atto di costituzione della Provincia di Trento;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice

relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 19 dicembre 1988, il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura

dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti

della Provincia autonoma di Trento in seguito alla deliberazione n.

10695 del 23 settembre 1988 con cui la Giunta provinciale ha

autorizzato l'estensione di operatività, da stagionale ad annuale,

dello sportello della Banca di Trento e Bolzano sito in Madonna di

Campiglio, per violazione degli artt. 5, n. 3, e 11 dello statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670)

in riferimento all'art. 2 delle Norme di attuazione in materia di

ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale (d.P.R. 26

marzo 1977, n. 234);

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la

Provincia di Trento, rappresentata dagli avvocati Valerio Onida e

Gualtiero Rueca, eccependo l'"inammissibilità del ricorso per

mancato rispetto del termine previsto dall'art. 39 della legge n. 87

del 1953".

Considerato che la delibera impugnata è stata comunicata al

Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, pervenuta al destinatario il

18 ottobre 1988;

che da questa data, certificata dal timbro postale apposto sulla

cartolina-avviso di ricevimento, deve calcolarsi il termine di

sessanta giorni per produrre ricorso, previsto dall'art. 39, secondo

comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dovendosi presumere che il

destinatario della comunicazione sia venuto a conoscenza del suo

contenuto nel momento dell'arrivo al suo indirizzo;

che il termine è scaduto il 17 dicembre 1988, mentre il ricorso

in oggetto è stato notificato alla Provincia il 19 dicembre, e

quindi fuori termine.

Visti gli artt. 26 della legge n. 87 del 1953, e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso per regolamento

di competenza indicato in epigrafe, proposto dal Presidente del

Consiglio dei Ministri contro la Provincia autonoma di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI