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Ordinanza 132/1989 ECLI:IT:COST:1989:132 Generato dall'IA

Ordinanza 132/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 132/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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Ordinanza 132/1989 · Corte costituzionale: ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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rispetto della dignità delle funzioni qualità di dipendente doveri e diritti del funzionario responsabilità ministeriale cittadinanza onoraria amministrazione sovrana
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento

giudiziario), promossi con sette ordinanze emesse il 28 luglio 1988,

il 13 agosto 1988 (nn. 2 ordinanze), il 12 agosto 1988, il 28 agosto

1988, il 25 agosto 1988 e il 4 agosto 1988 dal Pretore di Gravina in

Puglia, rispettivamente iscritte ai nn. da 660 a 666 del registro

ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che il Pretore di Gravina in Puglia ha sollevato, con

sette ordinanze di identico contenuto, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del regio decreto 30

gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), in riferimento

all'art. 106, secondo comma, della Costituzione;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata - secondo

la quale "i vice pretori onorari non possono, di regola, tenere

udienze se non nei casi di mancanza o di impedimento del titolare

della pretura e dei magistrati in sottordine" - viola l'indicato

parametro costituzionale in quanto limita, fino ad annullarla, la

potestà giurisdizionale dei vice pretori onorari, privandoli di ogni

autonomia;

che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, concludendo per la manifesta inammissibilità

della questione.

Considerato che i giudizi, per l'identità della questione, vanno

riuniti e decisi congiuntamente;

che, la medesima questione, sollevata dallo stesso giudice a

quo, è stata già dichiarata da questa Corte manifestamente

inammissibile con ordinanza n. 1055 del 1988 e che non vengono

addotti profili o argomentazioni diversi da quelli allora esaminati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma,

del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario),

sollevata, in riferimento all'art. 106, secondo comma, della

Costituzione, dal Pretore di Gravina in Puglia con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI