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Ordinanza 130/1989 ECLI:IT:COST:1989:130 Generato dall'IA

Ordinanza 130/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 130/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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rispettivamente titolari di pensione diretta a carico della Cassa per

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 130/1989 · Corte costituzionale: rispettivamente titolari di pensione diretta a carico della Cassa per

Parole chiave

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priorità dell'integrazione sulla rendita cumulo delle pensioni suddivisione della previdenza professionale compensazione della rendita d'invalidità integrazione nell'assicurazione disoccupazione diritti a pensione

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il

miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione

speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e

superstiti degli artigiani e loro familiari), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal Pretore di Siena

nel procedimento civile vertente tra Medaglini Iolanda e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 735 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal Pretore di Siena

nel procedimento civile vertente tra Gosti Nida e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 736 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di due giudizi in cui le ricorrenti,

rispettivamente titolari di pensione diretta a carico della Cassa per

le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.) e di

invalidità a carico della Gestione speciale artigiani, avevano

richiesto l'integrazione al minimo delle pensioni di riversibilità

erogate da quest'ultimo Fondo, il Pretore di Siena, con due analoghe

ordinanze, emesse entrambe il 30 settembre 1988, ha sollevato, in

relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto

1962, n. 1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al

minimo dei trattamenti indiretti erogati dalla Gestione speciale

artigiani, per i titolari di pensione diretta a carico di

quest'ultima, ovvero della C.P.D.E.L.;

che il giudice a quo osserva come le ipotesi considerate esulino

dall'ambito della declaratoria d'illegittimità costituzionale della

norma impugnata, di cui alla sentenza n. 184 del 1988;

Considerato che questa Corte con la recente sentenza n. 81 del

1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma

impugnata in tutte le possibili applicazioni in cui essa precluda

l'integrazione al minimo della pensione per gli iscritti alla

Gestione speciale de qua, allorché, per effetto del cumulo con altra

pensione, sia superato il trattamento minimo garantito;

che, pertanto la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge

12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei

trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per

l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti

degli artigiani e loro familiari), già dichiarato costituzionalmente

illegittimo con sentenza n. 81 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI