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Ordinanza 13/1989 ECLI:IT:COST:1989:13 Generato dall'IA

Ordinanza 13/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 13/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 183 e 195 del

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 13/1989 · Corte costituzionale: 183 e 195 del

Parole chiave

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canone radiotelevisivo diritto di ritrasmissione diritto all'antenna materiale elettrico e apparecchiature radio sanzioni penali abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
Sannicandro Garganico ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 183 e 195 del

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1988

dal Pretore di Sannicandro Garganico nel procedimento penale a carico

di Malizia Nazario ed altri, iscritta al n. 330 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di

Sannicandro Garganico ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,

una questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo

comma, n. 2 d.P.R. 29 marzo 1973, n.156 (T.U. delle disposizioni

legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni), nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14

aprile 1975, n. 103, nella parte in cui assoggetta a concessione ed a

sanzione penale in mancanza di essa, l'esercizio degli apparecchi

radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di cui all'art. 334

dello stesso T.U., con ciò dettando un regime più sfavorevole

rispetto a quello vigente, a seguito della sentenza n. 202 del 1976,

per gli impianti radiotelevisivi di portata non eccedente l'ambito

locale, nonostante che questi offendano in maggior misura il

principio del monopolio statale dei mezzi di telecomunicazione di cui

all'art. 1 stesso d.P.R.;

che il giudice a quo, pur consapevole che tale questione è

stata ritenuta non fondata con la sentenza n. 237 del 1984, sostiene

che sarebbe nel frattempo mutato il presupposto dell'anomalia e

transitorietà della disciplina degli impianti radiotelevisivi su cui

tale decisione essenzialmente si basava per desumere l'inidoneità di

questa a fungere da metro di legittimità della regola generale sulla

necessità di concessione o autorizzazione per l'installazione e

l'esercizio degli impianti di telecomunicazione: e ciò sia perché

la giurisprudenza ha ritenuto non punibile l'esercizio di tali

impianti pur in mancanza di autorizzazione; sia perché il

legislatore, col d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito in legge 4

febbraio 1985, n.10, ha autorizzato ope legis l'esercizio di tali

impianti - anche se eccedenti l'ambito locale - e, non provvedendo

all'emanazione della prevista legge generale sul sistema

radiotelevisivo, ha indotto l'interprete a ritenere che la

legittimazione così concessa abbia assunto carattere definitivo;

che, conseguentemente, il regime di libertà in assenza di

autorizzazione o concessione, per il fatto di investire la parte

quantitativamente e qualitativamente più rilevante degli impianti

radioelettrici di telecomunicazione, dovrebbe essere ormai

considerato la regola, e quindi dovrebbe essere ritenuto

irragionevolmente discriminatorio quello vigente per gli apparecchi

di debole potenza;

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che la

questione sia dichiarata manifestamente infondata, alla stregua della

sentenza n. 237 del 1984;

Considerato che la questione in esame è stata dichiarata

manifestamente infondata - alla stregua della sentenza dianzi citata

- con numerose ordinanze (nn. 23, 77, 294 del 1985; 91 del 1986; 35 e

166 del 1987; 282 e 1025 del 1988) e, da ultimo, con la sentenza n.

1030 del 1988;

che con quest'ultima decisione la Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in

cui comprende gli apparecchi contemplati dall'art. 334 d.P.R. cit.

tra gli impianti radioelettrici soggetti a concessione, anziché tra

quelli sottoposti ad autorizzazione;

che, quanto al preteso carattere definitivo della disciplina

concernente gli impianti radiotelevisivi contenuta nella citata legge

n. 10 del 1985, questa Corte, con la recente sentenza n. 826 del

1988, ha ritenuto che essa possa "trovare una base giustificativa"

"nella sua provvisorietà": e ciò, pur avvertendo che, se la nuova

legge sul sistema radiotelevisivo ivi preannunciata "dovesse tardare

oltre ogni ragionevole limite temporale, la disciplina impugnata -

tenuto conto che è in vigore già da oltre tre anni - non potrebbe

più considerarsi provvisoria e assumerebbe di fatto carattere

definitivo: sicché questa Corte, nuovamente investita della medesima

questione, non potrebbe non effettuare una diversa valutazione con le

relative conseguenze";

che conseguentemente, non potendo dirsi ancora mutato il

presupposto da cui muoveva la citata decisione n. 237 del 1984, la

questione in esame va dichiarata manifestamente infondata;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 195, primo comma, n. 2 del d.P.R. 29 marzo

1975, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni

legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni), nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14

aprile 1975, n. 103, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dal

Pretore di Sannicandro Garganico con ordinanza in data 5 febbraio

1988 (r.o. 330/88).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI