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Ordinanza 129/1989 ECLI:IT:COST:1989:129 Generato dall'IA

Ordinanza 129/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 129/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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disposizioni per la prevenzione e la repressione di frodi nel settore

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 129/1989 · Corte costituzionale: disposizioni per la prevenzione e la repressione di frodi nel settore

Parole chiave

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occultamento di beni omissione della contabilità reticenza dolosa dei difetti flussi finanziari illeciti grassi omissione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma

primo, della legge 2 luglio 1957, n. 474 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente

disposizioni per la prevenzione e la repressione di frodi nel settore

degli olii minerali), promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 1988

dal Pretore di Cividale del Friuli, nel procedimento penale a carico

di Zancan Oreste, iscritta al n. 752 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il pretore di Cividale del Friuli, con ordinanza

emessa il 4 ottobre 1988, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13, primo comma, decreto legge 5 maggio

1957, n. 271, convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che, in ordine alla norma impugnata il pretore accoglie

l'orientamento giurisprudenziale prevalente circa la natura

permanente del reato di omessa denunzia di deposito di oli minerali e

in conseguenza circa la commisurazione della pena relativa con

riferimento a tutti i prodotti immessi nel deposito abusivo e non

soltanto a quelli rinvenuti al momento dell'accertamento (confronta

la sentenza n. 887 del 1988 di questa Corte);

che il pretore medesimo, così interpretata la norma, ne lamenta

la violazione del principio d'eguaglianza poiché, "comunque, la

determinazione della pena sarebbe casualmente collegata alla

possibilità di ricostruire anche attraverso riscontri contabili, il

movimento di olii combustibili effettuato, con il perverso effetto

che proprio la violazione "sostanziale" della norma, ovvero la

clandestina movimentazione di olii effettuata al fine di frodare la

riscossione delle imposte, dovrebbe essere, irrazionalmente, punita

con la pena minima prevista, mentre la mera omissione formale della

denuncia senza l'occultamento dei movimenti di olii minerali,

comporterebbe la irrogazione di una sanzione ben più severa".

Considerato che una simile disparità di trattamento non discende

dalla norma denunziata ma da un eventuale imperfetto accertamento dei

fatti, talché appunto non si prospetta una questione di legittimità

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle

Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13, primo comma, del decreto legge 5 maggio

1957, n. 271, convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 maggio

1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la

repressione di frodi nel settore degli olii minerali), promossa dal

pretore di Cividale del Friuli, con l'ordinanza in epigrafe, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI