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Ordinanza 115/1989 ECLI:IT:COST:1989:115 Generato dall'IA

Ordinanza 115/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 115/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 382,

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 115/1989 · Corte costituzionale: costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 382,

Parole chiave

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disdetta della locazione commerciale calcolo dell'indennità d'uscita indennità di patrocinio assegno di transizione contratti negoziati fuori dei locali commerciali conduttore di locali commerciali

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
previsto nel regime ordinario (art. 35 della legge n.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di

contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello

di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15,

promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1988 dal Pretore di Rimini

nel procedimento civile vertente tra Zani Silvana e S.r.l. A.R.C.A.,

iscritta al n. 323 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel giudizio civile tra Zani Silvana e S.r.l..

A.R.C.A. avente ad oggetto la determinazione del compenso per

avviamento spettante alla predetta società dopo la cessazione del

contratto, il Pretore di Rimini ha sollevato, con ordinanza del 17

marzo 1988 (R. O. 323 del 1988), questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 382,

convertito nella legge 6 febbraio 1987 n. 15:

a) nella parte in cui stabilisce che, alla scadenza dei

contratti di cui agli artt. 67 e 71 della legge n. 392 del 1978

(contratti in corso alla data del 30 luglio 1978, soggetti a proroga

legale, e scaduti ope iudicis a seguito di sentenza della Corte

costituzionale n. 108 del 1986, che ha dichiarato illegittima la

ulteriore proroga), qualora i contratti medesimi attengano ad

immobili utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che

non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei

consumatori, sia dovuto un compenso per avviamento pari a dodici

mensilità del canone corrente di mercato, a differenza di quanto

previsto nel regime ordinario (art. 35 della legge n. 392 del 1978)

in cui, nella medesima situazione, non è dovuto alcun compenso;

b) nella parte in cui, sempre alla scadenza dei contratti di

cui agli artt. 67 e 71 della legge n. 392 del 1978, prescrive al

locatore di comunicare al conduttore le offerte ricevute da terzi per

la locazione dell'immobile, le condizioni alle quali intende

proseguire la locazione, e specifica che "l'obbligo ricorre anche

quando il locatore non intende proseguire nella locazione", a

differenza di quanto previsto nel regime ordinario (art. 40 della

legge n. 392 del 1978), in cui, alla scadenza dei contratti rinnovati

ai sensi dell'art. 28, il locatore deve comunicare al conduttore solo

le condizioni offerte da terzi per la locazione dell'immobile;

c) nella parte in cui, qualora il locatore non intenda

proseguire il contratto, consente al conduttore di offrire un nuovo

canone, laddove, nel regime ordinario (art. 40 della legge n. 392 del

1978) tale facoltà non è concessa al conduttore;

d) nella parte in cui quantifica, nel regime transitorio, a

prescindere dall'ipotesi sub a), in cui l'indennità per avviamento

è pari a dodici mensilità, il compenso in ventuno mensilità del

canone corrisposto dal conduttore, nel caso in cui il rilascio sia

motivato dalla intenzione del locatore di destinare l'immobile ad

abitazione propria o del coniuge o di un parente entro il secondo

grado in linea retta, e commisura il compenso - in modo

discriminatorio - in ogni altro caso, a ventiquattro mensilità del

canone offerto dal terzo, o di quello richiesto dal locatore, od

offerto dal conduttore, ovvero a ventuno mensilità del canone

corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche di

quello locato, a differenza di quanto previsto nel regime ordinario,

in cui l'indennità dovuta è, in ogni caso, pari a diciotto

mensilità dell'ultimo canone corrisposto;

e) nella parte in cui, secondo un criterio arbitrario, presume

iuris et de iure la perdita dell'avviamento ed attribuisce, quindi,

un compenso anche a quei conduttori che, con il rilascio

dell'immobile, non incorrano nella perdita dello stesso;

che, a suo parere risulterebbe violato l'art. 3 della

Costituzione in quanto la perdita dell'avviamento è presunta in ogni

caso senza distinzione tra trasferimento di azienda che la comporta e

trasferimento che non la comporta;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che, a parte la mancata motivazione sulla rilevanza

della questione nel giudizio a quo, nel quale peraltro rimane da

accertare se si tratti o meno di immobile destinato ad attività

commerciale con apertura al pubblico, è assorbente ribadire quanto

questa Corte ha più volte affermato (sentenze n. 882 del 1988 e n.

300 del 1983) cioè la conformità ai precetti costituzionali (artt.

41 e 42 della Costituzione) della disciplina diretta alla tutela

dell'avviamento commerciale mediante la previsione, a favore del

conduttore, che rilascia l'immobile dove svolge attività

commerciale, di una speciale indennità compensativa della perdita

che subisce e, nel contempo, dell'arricchimento del locatore,

conseguente all'incremento di valore dell'immobile per effetto

dell'attività ivi svolta dal conduttore;

che spetta al legislatore la disciplina concreta delle

fattispecie con un bilanciamento degli interessi in contrasto;

che la scelta del legislatore non è censurabile nel giudizio di

legittimità costituzionale se non sia palesemente irrazionale;

che lo stesso legislatore ha tenuto conto del fatto che

l'eventualità di rilascio dell'immobile condotto in locazione è

divenuta più concreta a seguito della sentenza di questa Corte n.

108 del 1986 che ha dichiarato cessata la proroga, per cui l'aumento

della indennità per i contratti venuti a scadere per effetto della

detta sentenza va riguardato anche come una remora nei confronti del

locatore a chiedere il rilascio e, quindi, come misura in linea con

le scelte fatte, dirette a rafforzare la stabilità delle imprese.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

dinanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 382,

(Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili

adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella

legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, sollevata dal Pretore di Rimini con la ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI