Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 113/1989 ECLI:IT:COST:1989:113 Generato dall'IA

Ordinanza 113/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 113/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Commissione Tributaria di primo grado di Cosenza sul ricorso proposto

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 113/1989 · Corte costituzionale: Commissione Tributaria di primo grado di Cosenza sul ricorso proposto

Parole chiave

Generato dall'IA
imposte indirette regime speciale delle piccole imprese differimento dell'imposizione esenzioni all'importazione e all'esportazione esenzione dalle imposte sull'energia regime fiscale comune delle imprese
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 105, d.P.R. 6

marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel

Mezzogiorno), promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1988 dalla

Commissione Tributaria di primo grado di Cosenza sul ricorso proposto

dalla S.p.a. Sa.Te.Ca. contro l'Uffico Imposte Dirette di Cosenza,

iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 gennaio 1988 (R.O. n. 187

del 1988) la Commissione Tributaria di primo grado di Cosenza nel

procedimento tra la S.p.a. Sa.Te.Ca. e l'Ufficio Imposte Dirette di

Cosenza, avente ad oggetto la esenzione per I.L.O.R. ed I.R.P.E.G.

per l'effettuato ampliamento dell'albergo e relativo ristorante, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 105

del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, in riferimento agli artt. 3 e 53

della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verifica

tra le imprese di nuova costituzione che, realizzando nuove

iniziative produttive, godono della riduzione alla metà della

I.R.P.E.G. e imprese già esistenti che di detto beneficio non

usufruiscono pur concorrendo all'incremento della produzione

industriale nel sud;

che l'Avvocatura Generale dello Stato intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per l'infondatezza della questione;

Considerato che, come più volte affermato da questa Corte (da

ultimo ordinanza n. 289 del 1988), la materia delle agevolazioni

fiscali è rimessa alla discrezionalità del legislatore le cui

scelte non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalità se non

siano irrazionali;

che nella specie le situazioni messe a raffronto non sono

affatto omogenee onde trova razionale giustificazione la scelta

operata che, quindi, non è affatto irrazionale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte Costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n.

218, (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), in

riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla

Commissione Tributaria di primo grado di Cosenza con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI