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Ordinanza 111/1989 ECLI:IT:COST:1989:111 Generato dall'IA

Ordinanza 111/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 111/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 24 della Costituzione; Ordinanza 111/1989 · Corte costituzionale: ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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obbligo di comparizione all'udienza presentazione dinnanzi all'autorità procedimento in contumacia obbligo di edizione di documenti produzione tardiva di documenti documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione, per asserita disparità di
art. 24 della Costituzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'artt. 23, quinto e

dodicesimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1988

dal Pretore di Pescara nel procedimento civile vertente tra Cosmi

Adelmo e la Prefettura di Pescara, iscritta al n. 243 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Pescara, con ordinanza 26 febbraio

1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità dell'artt. 23, quinto e

dodicesimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, "nella parte

in cui obbligando l'opponente a presentarsi all'udienza per la

ulteriore trattazione del giudizio non consente al pretore di non

convalidare l'ordinanza-ingiunzione quando la responsabilità

dell'interessato può escludersi dall'esame della documentazione

allegata al ricorso";

Considerato che la questione è stata proposta, prima di tutto, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, per asserita disparità di

trattamento fra "chi compare all'udienza e chi invece omette di

presentarsi", e, in secondo luogo, per violazione del diritto di

difesa, dovendo l'opponente comparire in giudizio anche quando la sua

responsabilità "può essere esclusa dagli stessi elementi di prova

offerti in sede di deposito del ricorso";

che la pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione non

può dirsi sussistente in quanto la conseguenza sfavorevole prevista

a carico dell'opponente che non si presenti dipende proprio dalla

mancata osservanza di un onere processuale, assolto, invece, da chi

compare all'udienza;

che, salva sempre la possibilità di addurre l'esistenza di un

legittimo impedimento a comparire, l'onere di presentarsi all'udienza

anche quando la documentazione allegata al ricorso appaia tale da

escludere la responsabilità dell'opponente non contrasta con l'art.

24 della Costituzione, non risultando né menomato il diritto alla

tutela giurisdizionale dal fatto di richiedere la partecipazione

diretta dell'interessato, preordinata, anzi, a rafforzarne la difesa,

né eccessivamente aggravato l'esercizio dello stesso diritto, vista

pure la possibilità di presentarsi all'udienza tramite un

procuratore, il tutto, peraltro, giustificato sia dall'esigenza di

confermare "l'interesse a continuare l'opposizione o a proseguire nel

relativo giudizio" (v. le sentenze di questa Corte n. 46 del 1957 e

n. 89 del 1972), sia dal rilievo che, nelle ipotesi normalmente

ricorrenti, all'esclusione della responsabilità dell'opponente

attraverso il semplice esame della documentazione da lui prodotta

(nella specie, un atto di notorietà) non è possibile pervenire

senza accertamenti o, per lo meno, verifiche ulteriori;

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata sotto entrambi i profili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 23, quinto e dodicesimo comma, della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di

Pescara con ordinanza del 20 febbraio 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI