Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 11/1989 ECLI:IT:COST:1989:11 Generato dall'IA

Ordinanza 11/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 11/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 11/1989 · Corte costituzionale: vivente offre non dà luogo a dubbi di sorta; sì che la sollevata questione va dichiarata manifestamente infondata (cfr. sent. n. 7 del 1965); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

Parole chiave

Generato dall'IA
violazioni della legge sulle armi arma personale genere dell'infrazione parità delle armi azione costitutiva esplosivi e articoli pirotecnici
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e

sesto comma della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative

della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni

e degli esplosivi) promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1988 dal

Pretore di Castelnovo né Monti nel procedimento penale a carico di

Montipo' Giampietro, iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Castelnovo né Monti, con ordinanza

emessa il 23 marzo 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 25,

secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110

(Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle

armi, delle munizioni e degli esplosivi) in quanto, nel rivolgersi a

soggetti diversi dai fabbricanti di armi-giocattolo, non descrive i

comportamenti che costituiscono illecito penale e così viola il

principio di tassatività della norma penale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,

comunque, infondata;

Considerato che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha

sempre individuato, nella disposizione impugnata, la presenza di due

precetti: l'uno, rivolto ai fabbricanti di giocattoli, costituito dal

divieto di fabbricare giocattoli riproducenti armi aventi determinate

caratteristiche specificamente indicate nella medesima disposizione

(utilizzazione di tecniche e materiali che ne consentano la

trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano

l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei

all'offesa alla persona, ovvero mancanza di un visibile tappo rosso

incorporato nella canna che ne occluda totalmente o parzialmente

l'estremità); l'altro, rivolto a "chiunque", costituito dal divieto

di detenere o, comunque, utilizzare giocattoli riproducenti armi

aventi le medesime caratteristiche;

che tale interpretazione sui destinatari della norma in esame è

stata accolta anche dalla sent. n. 171 del 1986 di questa Corte, la

quale, fra l'altro, ha evidenziato come dal testo della disposizione

appaia chiaramente quali siano i comportamenti vietati ai soggetti

diversi dai fabbricanti (acquistare, vendere, detenere, portare fuori

dell'abitazione, usare armi-giocattolo con le caratteristiche

indicate);

che la successiva giurisprudenza della Cassazione, anche a

Sezioni Unite (sent. 26 giugno 1987, Stasi) ha confermato che la

condotta vietata consiste nel detenere, nel portare fuori della

propria abitazione e comunque nell'utilizzare un'arma-giocattolo

avente le precitate caratteristiche;

che, pertanto, le fattispecie previste dalla norma impugnata

risultano precisamente individuate e l'interpretazione che di esse il

diritto vivente offre non dà luogo a dubbi di sorta; sì che la

sollevata questione va dichiarata manifestamente infondata (cfr.

sent. n. 7 del 1965);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18

aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per

il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) sollevata

dal Pretore di Castelnovo né Monti con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI