Ordinanza 11/1989 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAdella disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 11/1989 · Corte costituzionale: vivente offre non dà luogo a dubbi di sorta; sì che la sollevata questione va dichiarata manifestamente infondata (cfr. sent. n. 7 del 1965); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
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Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e
sesto comma della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi) promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1988 dal
Pretore di Castelnovo né Monti nel procedimento penale a carico di
Montipo' Giampietro, iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Castelnovo né Monti, con ordinanza
emessa il 23 marzo 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 25,
secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110
(Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi) in quanto, nel rivolgersi a
soggetti diversi dai fabbricanti di armi-giocattolo, non descrive i
comportamenti che costituiscono illecito penale e così viola il
principio di tassatività della norma penale;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,
comunque, infondata;
Considerato che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha
sempre individuato, nella disposizione impugnata, la presenza di due
precetti: l'uno, rivolto ai fabbricanti di giocattoli, costituito dal
divieto di fabbricare giocattoli riproducenti armi aventi determinate
caratteristiche specificamente indicate nella medesima disposizione
(utilizzazione di tecniche e materiali che ne consentano la
trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano
l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei
all'offesa alla persona, ovvero mancanza di un visibile tappo rosso
incorporato nella canna che ne occluda totalmente o parzialmente
l'estremità); l'altro, rivolto a "chiunque", costituito dal divieto
di detenere o, comunque, utilizzare giocattoli riproducenti armi
aventi le medesime caratteristiche;
che tale interpretazione sui destinatari della norma in esame è
stata accolta anche dalla sent. n. 171 del 1986 di questa Corte, la
quale, fra l'altro, ha evidenziato come dal testo della disposizione
appaia chiaramente quali siano i comportamenti vietati ai soggetti
diversi dai fabbricanti (acquistare, vendere, detenere, portare fuori
dell'abitazione, usare armi-giocattolo con le caratteristiche
indicate);
che la successiva giurisprudenza della Cassazione, anche a
Sezioni Unite (sent. 26 giugno 1987, Stasi) ha confermato che la
condotta vietata consiste nel detenere, nel portare fuori della
propria abitazione e comunque nell'utilizzare un'arma-giocattolo
avente le precitate caratteristiche;
che, pertanto, le fattispecie previste dalla norma impugnata
risultano precisamente individuate e l'interpretazione che di esse il
diritto vivente offre non dà luogo a dubbi di sorta; sì che la
sollevata questione va dichiarata manifestamente infondata (cfr.
sent. n. 7 del 1965);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18
aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per
il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) sollevata
dal Pretore di Castelnovo né Monti con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI