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Ordinanza 106/1989 ECLI:IT:COST:1989:106 Generato dall'IA

Ordinanza 106/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 106/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

Regesto Legislator

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Ordinanza 106/1989 · Corte costituzionale: 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

Parole chiave

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degradazione militare procedura penale militare attentato contro la sicurezza militare tradimento militare abuso di materiali difesa e questioni militari
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice

penale militare di pace, in relazione all'art. 169 dello stesso

codice, promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1988 dal Tribunale

militare di Padova nel procedimento penale a carico di Caprini

Claudio, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n.28, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 17

marzo 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52,

terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art.

170 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 169

dello stesso codice, perché "penalizza la distruzione ed il

deterioramento colposo di qualsiasi cosa mobile appartenente

all'amministrazione militare", anche se di scarso valore ed anche se

il comportamento che li ha prodotti sia dovuto a mera imperizia;

Considerato che nel caso di specie è stata contestata

all'imputato l'aggravante di cui all'art. 171 n. 1 del codice penale

militare di pace per la particolare rilevanza del danno cagionato,

senza che il Tribunale abbia escluso l'applicazione dell'aggravante

stessa;

che, quindi, la pronuncia della Corte non potrebbe comunque

produrre effetti nel giudizio a quo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice militare di

pace, in relazione all'art. 169 dello stesso codice, sollevata, in

riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52 della Costituzione, dal

Tribunale militare di Padova con ordinanza del 17 marzo 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI