Ordinanza 106/1989 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IA87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 106/1989 · Corte costituzionale: 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice
penale militare di pace, in relazione all'art. 169 dello stesso
codice, promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1988 dal Tribunale
militare di Padova nel procedimento penale a carico di Caprini
Claudio, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.28, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 17
marzo 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52,
terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art.
170 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 169
dello stesso codice, perché "penalizza la distruzione ed il
deterioramento colposo di qualsiasi cosa mobile appartenente
all'amministrazione militare", anche se di scarso valore ed anche se
il comportamento che li ha prodotti sia dovuto a mera imperizia;
Considerato che nel caso di specie è stata contestata
all'imputato l'aggravante di cui all'art. 171 n. 1 del codice penale
militare di pace per la particolare rilevanza del danno cagionato,
senza che il Tribunale abbia escluso l'applicazione dell'aggravante
stessa;
che, quindi, la pronuncia della Corte non potrebbe comunque
produrre effetti nel giudizio a quo;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice militare di
pace, in relazione all'art. 169 dello stesso codice, sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52 della Costituzione, dal
Tribunale militare di Padova con ordinanza del 17 marzo 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI