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Sentenza 103/1989 ECLI:IT:COST:1989:103 Generato dall'IA

Sentenza 103/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 103/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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metalmeccanici), l'adito Pretore di Napoli, rilevato che i ricorrenti

Regesto Legislator

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art. 41 della Costituzione, art. 35 della Costituzione, art. 3 della Costituzione, art. 37 della Costituzione; Sentenza 103/1989 · Corte costituzionale: metalmeccanici), l'adito Pretore di Napoli, rilevato che i ricorrenti

Parole chiave

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parità fra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile posizione equivalente uguaglianza di rango classe di stipendio disparità di trattamento suddivisione della previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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art. 41 della Costituzione
1988), in riferimento all'art. 41 della Costituzione, questione di
art. 35 della Costituzione
generale, la tutela del lavoro (art. 35 della Costituzione);
art. 3 della Costituzione
generale, la tutela del lavoro (art. 35 della Costituzione);
art. 37 della Costituzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2086, 2087,

2095, 2099, 2103 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il

18 novembre 1986 dal Pretore di Napoli nel procedimento civile

vertente tra Martucci Aniello ed altri e la S.p.a. Alfa Romeo Auto,

iscritta al n. 370 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale

dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione della S.p.a. Credito Italiano (già

Alfa Romeo Auto) nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Uditi gli avv.ti Arturo Maresca e Carlo Miletto per la S.p.a.

Credito Italiano e l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

1. - In un giudizio civile promosso da taluni dipendenti dell'Alfa

Romeo, per ottenere l'inquadramento della quarta (in luogo che nella

terza) categoria retributiva (di cui al C.C.N.L. 16 luglio 1979 dei

metalmeccanici), l'adito Pretore di Napoli, rilevato che i ricorrenti

non risultavano adibiti ad attività proprie della categoria

rivendicata e pur tuttavia, nell'ambito di un gruppo integrato non

omogeneo (Gino), svolgevano gli stessi compiti assegnati ad altri

lavoratori inquadrati nella predetta categoria quarta, ha ritenuto

rilevante e non manifestamente infondata, onde ha sollevato, con

ordinanza del 18 novembre 1986 (pervenuta alla Corte il 5 luglio

1988), in riferimento all'art. 41 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2086, 2087, 2095, 2096 e 2103

del codice civile "nella parte in cui consentono all'imprenditore di

attribuire ai dipendenti, a parità di mansioni e nello stesso

reparto, diversi livelli o categorie generali di inquadramento

retributivo".

E ciò in contrasto con il principio di rispetto della "dignità

umana" del lavoratore. Nel quale, appunto, si rifletterebbe - secondo

il giudice a quo - l'esigenza della "uguale retribuzione per uguale

lavoro", "alla stregua dei valori etici e politici vigenti nella

società, desumibili anche dalle scelte normative interne ed

internazionali, assunte ai vertici dello Stato".

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte, si è costituito il Credito

Italiano (nella sua qualità di successore per incorporazione

dell'Alfa Romeo S.p.a.) eccependo l'inammissibilità della questione

per carenza di motivazione in ordine alla sua rilevanza nel giudizio

a quo (atteso che il Pretore avrebbe omesso di valutare la pur

decisiva circostanza che "gli altri dipendenti, di quarta categoria,

avevano ottenuto il correlativo inquadramento prima di essere adibiti

allo stesso reparto in cui operavano i ricorrenti"). E, in subordine,

ha contestato il fondamento dell'impugnativa.

Analoga conclusione di infondatezza della questione ha rassegnato

anche l'Avvocatura per l'intervenuto Presidente del Consiglio dei

ministri, all'uopo osservando:

che "l'eventuale ed ipotetica situazione svantaggiosa del

lavoratore dipende esclusivamente dall'autonomia dell'imprenditore e

dall'incontro delle volontà contrattuali e non invece dal complesso

delle disposizioni denunziate, che, dal canto loro, consentono e non

vietano (sono cioè di natura ampliativa e non restrittiva della

sfera giuridica dei destinatari) un diverso trattamento a parità di

mansioni";

che, comunque, non potrebbe farsi discendere dall'art. 41 della

Costituzione il preteso divieto all'attribuzione, non in funzione

discriminatoria, di diversi livelli di inquadramento retributivo a

parità di mansioni, "atteso che la tutela della dignità del

lavoratore non postula l'imposizione di una parità di trattamento

stipendiale".

1. - Il Pretore di Napoli dubita della legittimità costituzionale

degli artt. 2086, 2087, 2095, 2099, 2103 del codice civile nella

parte in cui consentono all'imprenditore di attribuire ai dipendenti,

a parità di mansioni, diversi livelli o categorie generali di

inquadramento retributivo, in quanto risulterebbe violato l'art. 41

della Costituzione perché sarebbe compresso il diritto dei

lavoratori al rispetto della loro dignità umana, in ispregio dei

limiti che il richiamato precetto costituzionale impone alla libertà

di iniziativa economica.

2. - La questione non è fondata.

In base all'art. 2095 del codice civile, nel testo sostituito

dall'art. 1 della legge 13 maggio 1985, n. 190, i lavoratori

subordinati si classificano in quattro categorie: dirigenti, quadri,

impiegati ed operai.

Le leggi speciali e i contratti collettivi (ora anche i contratti

aziendali) determinano i requisiti di appartenenza alle dette

categorie in relazione a ciascun ramo della produzione e alla

particolare struttura dell'impresa.

Ma la contrattazione collettiva, stabilendo i detti requisiti, ha

creato, a volte, altre categorie (c.d. contrattuali) che si pongono

accanto a quelle legali.

Essa e, dopo lo Statuto dei lavoratori, la contrattazione

aziendale, consentono di tenere conto delle situazioni aziendali,

alcune volte complesse, e delle situazioni e delle condizioni dei

lavoratori (età, anzianità di lavoro ecc...). Sono poste anche

delle tecniche di classificazione, quali le declaratorie generali, le

definizioni generali delle posizioni dei lavoratori, i profili

professionali ecc.... All'interno delle categorie, comunque, si dà

rilievo precipuo, specie ai fini retributivi, alle mansioni svolte di

fatto dal lavoratore, in base alle quali si determinano le qualifiche

professionali ed ora i livelli retributivi.

Ormai, però, si tende a superare la rigida distinzione in

categorie, ad avvicinare, per esempio, gli operai agli impiegati e ai

quadri che hanno una posizione intermedia.

Per quanto riguarda le mansioni, l'art. 2103 del codice civile,

sostituito dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d.

Statuto dei lavoratori), prevede l'obbligo del datore di lavoro di

destinare il lavoratore alle mansioni per cui lo ha assunto o a

mansioni equivalenti, senza, però, diminuzione di retribuzione, o

alla categoria superiore successivamente acquisita. Sicché può

affermarsi che nella determinazione delle mansioni e dei conseguenti

livelli retributivi, l'autonomia del datore di lavoro, cui spetta

l'organizzazione dell'azienda, è fortemente limitata dal potere

collettivo, ossia dai contratti collettivi e dai contratti aziendali.

Tali contratti, quali estrinsecazioni del potere delle

associazioni sindacali, sono frutto e risultato di trattative e

patteggiamenti e costituiscono una regolamentazione che, in una

determinata situazione di mercato, è il punto di incontro, di

contemperamento e di coordinamento dei confliggenti interessi dei

lavoratori e degli imprenditori.

Ma per tutte le parti, anche quelle sociali, vige il dovere di

rispettare i precetti costituzionali. Essi assicurano, in via

generale, la tutela del lavoro (art. 35 della Costituzione);

l'elevazione morale e professionale dei lavoratori; la

proporzionalità tra retribuzione e quantità e qualità di lavoro e

la sufficienza, in ogni caso, di essa perché sia assicurata al

lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa; e,

in via più specifica, la pari dignità sociale anche dei lavoratori;

pongono il divieto di effettuare discriminazioni per ragioni di

sesso, di razza, di lingua e di religione (art. 3 della

Costituzione), anche se sono tollerabili e possibili disparità e

differenziazioni di trattamento, sempre che siano giustificate e

comunque ragionevoli.

Alla donna lavoratrice si devono assicurare gli stessi diritti dei

lavoratori e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni; i minori,

a parità di lavoro, hanno diritto alla parità di retribuzione (art.

37 della Costituzione).

I principi costituzionali di tutela della dignità sociale e di

divieto di discriminazioni nel campo del lavoro sono stati

testualmente trasfusi nello Statuto dei lavoratori.

Gli artt. 15 e 16 sanciscono espressamente il divieto di atti

discriminatori, ivi compresi i trattamenti di maggior favore,

nell'impiego del lavoratore, nell'organizzazione del lavoro e nella

gestione del rapporto da parte del datore di lavoro e,

specificamente, nell'assegnazione di qualifiche e mansioni.

Il datore di lavoro deve astenersi dal compiere atti che possano

produrre danni e svantaggi ai lavoratori, cioè lesioni di interessi

economici, professionali e sociali; in particolare, dell'interesse

allo sviluppo professionale (riferito sia alla carriera che alla

valorizzazione delle relative capacità).

La vasta serie di interessi dei quali è portatore il lavoratore

è protetta anche per la sfera esterna all'azienda: sono protetti non

solo gli interessi di natura economico-professionale ma altresì

quelli personali e sociali.

La dignità sociale del lavoratore è tutelata contro

discriminazioni che riguardano non solo l'area dei diritti di

libertà e l'attività sindacale finalizzata all'obiettivo

strumentale dell'autotutela degli interessi collettivi, ma anche

l'area dei diritti di libertà finalizzati allo sviluppo della

personalità morale e civile del lavoratore. La dignità è intesa

sia in senso assoluto che relativo, cioè per quanto riguarda la

posizione sociale e professionale occupata dal cittadino nella

qualità di prestatore di lavoro dipendente.

Risulta notevolmente limitato lo ius variandi del datore di

lavoro, mentre, proprio in virtù del precetto costituzionale di cui

all'art. 41 della Costituzione, il potere di iniziativa

dell'imprenditore non può esprimersi in termini di pura

discrezionalità o addirittura di arbitrio, ma deve essere sorretto

da una causa coerente con i principi fondamentali dell'ordinamento ed

in ispecie non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o

in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla

dignità umana.

Le norme richiamate sono, peraltro, anche attuazione dei principi

contenuti in vari atti e convenzioni internazionali. E cioè della

Dichiarazione dei diritti dell'uomo, resa esecutiva con legge 4

agosto 1955, n. 848, secondo cui ogni individuo, senza

discriminazioni, ha diritto a uguale retribuzione per uguale lavoro;

della Convenzione Generale dell'Organizzazione internazionale del

lavoro del 6/22 giugno 1962, ratificata con legge 13 luglio 1966, n.

657 (art. 14) secondo cui uno degli scopi della politica sociale

degli Stati stipulanti o aderenti deve essere quella di sopprimere

ogni discriminazione basata sulla razza, il colore, il sesso, la

fede, l'appartenenza ad un gruppo tradizionale o alla iscrizione

sindacale: e ciò con specifico riguardo, tra l'altro, alla materia

dei tassi di salario, i quali dovranno essere stabiliti in

conformità del principio "a lavoro uguale salario uguale" in uno

stesso processo produttivo ed in una stessa impresa; e,

all'identificazione di tale scopo, si aggiunge l'impegno ad adottare

ogni misura pratica per ridurre tutte le differenze retributive

nascenti da discriminazioni del tipo suddetto ed a migliorare il

trattamento economico dei lavoratori meno retribuiti.

Principi analoghi sono contenuti nel Patto internazionale relativo

ai diritti economici sociali e culturali, adottato a New York il 16 e

19 dicembre 1966, ratificato dall'Italia con la legge 25 ottobre

1977, n. 881, secondo cui al lavoratore deve essere assicurato un

salario equo ed una remunerazione eguale per lavoro di valore eguale,

senza alcuna distinzione.

È demandato al giudice l'accertamento e il controllo

dell'inquadramento dei lavoratori nelle categorie e nei livelli

retributivi in base alle mansioni effettivamente svolte, con

osservanza della regolamentazione apprestata sia dalla legge, sia

dalla contrattazione collettiva ed aziendale, e con il rispetto dei

richiamati precetti costituzionali e dei principi posti in via

generale dall'ordinamento giuridico vigente, ispirato, come si è

detto, anche ai principi contenuti nelle convenzioni e negli atti

internazionali regolarmente ratificati. Il giudice deve provvedere

alle necessarie verifiche ed ha il potere di correggere eventuali

errori, più o meno volontari, perché il lavoratore riceva

l'inquadramento che gli spetta nella categoria o nel livello cui ha

diritto.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 2086, 2087, 2095, 2099,

2103 del codice civile, in riferimento all'art. 41 della

Costituzione, sollevata dal Pretore di Napoli con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI