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Ordinanza 10/1989 ECLI:IT:COST:1989:10 Generato dall'IA

Ordinanza 10/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 10/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), promosso

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Ordinanza 10/1989 · Corte costituzionale: annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), promosso

Parole chiave

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esenzione dal pagamento dei contributi sussidi per premi di cassa malati indennità giornaliere di malattia spese per malattia prese in carico tasso di contribuzione copertura della fisioterapia
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi

ottavo, nono, decimo, tredicesimo e quattordicesimo, della l. 28

febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), promosso

con ordinanza emessa il 6 luglio 1987 dal Pretore di Lodi nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Dragoni G. Paola ed altri e

l'I.N.P.S. e il Ministero del Tesoro, iscritta al n. 369 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 6 luglio 1987 (pervenuta il 5

luglio 1988) dal pretore di Lodi, nei procedimenti civili riuniti

vertenti sull'obbligo di versamento del contributo sociale di

malattia da parte di liberi professionisti, è stata sollevata

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 31,

commi 8, 9, 10, 13, 14, l. 28 febbraio 1986 n. 41 (Disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge

finanziaria 1986), nella parte in cui stabilisce diverse aliquote di

contribuzione per i lavoratori dipendenti e per i liberi

professionisti, l'esenzione per alcuni redditi (dominicali, di

fabbricati e da capitale) al di sotto dei quattro milioni, la minor

aliquota oltre i quaranta milioni di reddito e l'esenzione oltre i

cento, nonché l'obbligo di contribuzione fissa annua per i liberi

professionisti ed equiparati, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

che è intervenuto, tramite l'Avvocatura generale dello Stato,

il Presidente del Consiglio dei ministri concludendo per

l'infondatezza della questione;

Considerato che l'ordinanza in epigrafe solleva la questione di

legittimità costituzionale dell'art.31 l. 28 febbraio 1986 n. 41

sotto argomenti, profili e parametri già presi in considerazione da

questa Corte con la sentenza n. 431 del 1987 e con le successive

ordinanze nn. 431, 595 e 790 del 1988;

che pertanto va dichiarata manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi nn. 8, 9, 13 e 14,

l. n. 41 del 1986 e manifestamente inammissibile la questione

relativa all'art. 31, n. 10 citata legge, già dichiarata

incostituzionale nella parte in cui per il contributo dovuto dai

soggetti di cui ai precedenti commi 8 e 9, fissato comunque in somma

annua non inferiore rispettivamente a Lit. 648.000 e a Lit. 324.000,

non consente prova contraria, ai fini del contributo, del minor

reddito effettivo determinato ai sensi del precedente comma 8 (cit.

sent. n. 431 del 1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 31, commi nn. 8, 9, 13 e 14, l. 28 febbraio

1986 n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), in riferimento

agli artt. 3 e 53 Cost., sollevata dal Pretore di Lodi con

l'ordinanza in epigrafe.

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 31, comma n. 10, l. 28 febbraio

1986 n. 41, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con

sentenza n. 431 del 1987.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI