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Ordinanza 988/1988 ECLI:IT:COST:1988:988 Generato dall'IA

Ordinanza 988/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 988/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1982, n. 516, promossi

Regesto Legislator

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art. 3 c.p; Ordinanza 988/1988 · Corte costituzionale: 516, promossi

Parole chiave

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sospensione della riscossione fiscale sospensione dell'istruzione differimento dell'imposizione abbandono del procedimento penale differimento dell'esecuzione della pena procedura fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 3 c.p
per un verso, vieta, in deroga all'art. 3 c.p.p., la sospensione del
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.12, primo comma,

del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della

evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e

per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),

convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1982, n. 516, promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 novembre 1987 dalla Commissione

Tributaria di I° grado di Bolzano su ricorso proposto da PERNTHALER

Franz contro l'Ufficio II.DD. di Bressanone, iscritta al n. 36 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 23 novembre 1987 dalla Commissione

Tributaria di 1° grado di Piacenza su ricorso proposto dalla s.n.c.

CAPPELLINI Carlo e GAZZOLA Luigi ed altri contro l'Ufficio I.V.A. di

Piacenza, iscritta al n. 75 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie

speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;.

Ritenuto che dalle Commissioni tributarie di primo grado di

Bolzano e di Piacenza, con ordinanze rispettivamente emesse il 13 e

il 23 novembre 1987, è stata sollevata questione incidentale di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,

dell'art. 12, comma primo, d.-l.10 luglio 1982, n. 429, convertito

con modificazioni nella l. 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui,

per un verso, vieta, in deroga all'art. 3 c.p.p., la sospensione del

procedimento tributario nella pendenza di un giudizio penale la cui

decisione potrebbe influire sulla vertenza in atto e, per altro

verso, sancisce la prevalenza del giudicato penale su quello

conseguente al procedimento tributario, creando ingiustificata

disparità di trattamento fra cittadini, che possono o meno usufruire

della sospensione ex art. 3 c.p.p. secondo che siano o no imputati di

reati finanziari, e lesione dei diritti della difesa, in quanto il

giudice tributario non può avvalersi di tutti i mezzi di prova dei

quali può usufruire il giudice penale;

che per la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta

l'Avvocatura generale dello Stato, deducendo la manifesta

infondatezza della questione.

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti

un'identica questione;

che la medesima questione è già stata dichiarata non fondata

da questa Corte con la sentenza n. 349 del 1987 (confermata dall'ord.

n. 432 del 1988), senza che siano stati dedotti profili e argomenti

diversi da quelli già presi in esame, o comunque tali da indurre

questa Corte a modificare il precedente orientamento.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12, comma primo, d.-l. 10 luglio 1982, n.

429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte

sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione

delle pendenze in materia tributaria), convertito con modificazioni

nella legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 24 Cost., dalle Commissioni tributarie di primo grado di

Bolzano e di Piacenza con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI