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Ordinanza 986/1988 ECLI:IT:COST:1988:986 Generato dall'IA

Ordinanza 986/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 986/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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(r.o. n. 842/1987), impugna, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 70

Regesto Legislator

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art. 24 Cost; Ordinanza 986/1988 · Corte costituzionale: (r.o. n. 842/1987), impugna, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 70

Parole chiave

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inquinamento acustico grado di sensibilità violazione di norme di protezione valore limite d'esposizione indennizzo per rumore aeroportuale vibrazione meccanica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 24 Cost
ricavato dall'art. 24 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.P.R.

19 marzo 1956, n. 303, in relazione all'art. 58, lett. b), dello

stesso d.P.R. (Norme generali per l'igiene del lavoro), promosso con

ordinanza emessa il 2 luglio 1987 dal Pretore di Massa, nel

procedimento penale a carico di Vannucci Cesare, iscritta al n. 842

del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che, il Pretore di Massa, con ordinanza del 2 luglio 1987

(r.o. n. 842/1987), impugna, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 70

Cost., l'art. 24 del d.P.R. 19 marzo 1956, n.303, il quale prevede

che nel caso di lavorazioni che producano scuotimenti, vibrazioni o

rumori dannosi ai lavoratori, siano adottati provvedimenti

consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità;

che, ad avviso del giudice a quo, mancando nel nostro ordinamento

apposite norme, spetterebbe al giudice di identificare i limiti

massimi della tollerabilità dei rumori negli ambienti di lavoro, con

ciò esercitando in pratica una funzione normativa di ricostruzione

"a posteriori" della fattispecie incriminata: il che darebbe luogo a

situazioni di diseguaglianza, posto che i destinatari del precetto

non sarebbero messi in grado di conoscere preventivamente ed

esattamente i comportamenti vietati;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo la declaratoria di infondatezza della questione;

Considerato che la questione è sostanzialmente coincidente con

quella già ritenuta non fondata dalla sentenza n. 475 del 1988, non

essendo il riferimento, peraltro generico, all'ulteriore parametro

ricavato dall'art. 24 Cost. idoneo a mutarne l'effettiva

prospettazione;

che, la questione deve pertanto dichiararsi manifestamente

infondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 24 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (Norme

generali per l'igiene del lavoro), in riferimento agli artt. 3, 24,

25 e 70 Cost., sollevata dal pretore di Massa con ordinanza del 2

luglio 1987 (r.o. n. 842/1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI