Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 984/1988 ECLI:IT:COST:1988:984 Generato dall'IA

Ordinanza 984/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 984/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 272- bis, sesto

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 984/1988 · Corte costituzionale: 272- bis, sesto

Parole chiave

Generato dall'IA
scarcerazione carcerazione cautelativa proroga della carcerazione preventiva differimento dell'esecuzione della pena diritti del detenuto semiprigionia
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 272- bis, sesto

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 29 luglio 1987 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da

Fidanzati Antonio, iscritta al n. 776 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima

serie speciale, dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 29 luglio

1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 24 e 111 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art.272-bis, sesto

comma, del codice di procedura penale, "per la parte in cui non

prevede l'immediata impugnabilità innanzi alla Corte di Cassazione

delle ordinanze dibattimentali in materia di scarcerazione per

decorrenza dei termini di custodia cautelare, emesse nel corso di un

dibattimento che, per pluralità di imputati e questioni trattate, si

presenti di lunga durata";

considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,

è entrata in vigore la legge 5 agosto 1988, n. 330 (Nuova disciplina

dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo

penale), il cui art. 34 ha sostituito l'art. 272- bis del codice di

procedura penale, così riformulandolo: "La disposizione del comma

precedente si applica anche nel caso di ordinanza emessa nel corso

del dibattimento, se questo è rinviato a tempo indeterminato, o se

entro il termine di dieci giorni dalla ordinanza non è pronunciata

la sentenza che definisce il grado di giudizio ovvero se è

pronunciata sentenza inoppugnabile. In questi casi il termine per

l'impugnazione decorre rispettivamente dal provvedimento di rinvio,

dalla scadenza del termine sopra indicato o dalla pronuncia della

sentenza inoppugnabile";

e che spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della

normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI