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Sentenza 974/1988 ECLI:IT:COST:1988:974 Generato dall'IA

Sentenza 974/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 974/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 ("Sulla cittadinanza

Regesto Legislator

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art. 52 Cost, art. 3 Cost; Sentenza 974/1988 · Corte costituzionale: 555 ("Sulla cittadinanza

Parole chiave

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servizio militare straniero tassa d'esenzione dall'obbligo militare nazionalità svincolo della cittadinanza cittadini stranieri divieto di espulsione dei cittadini

Disposizioni normative citate

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art. 52 Cost
dovere di cui al primo comma dell'art. 52 Cost., che ha invece come
art. 3 Cost
costituzionale con riferimento all'art. 3 Cost., restano assorbite le
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, lett. b),

del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 ("Leva e reclutamento

obbligatorio nell'esercito, nella marina e nell'aetonautica") e 8,

ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 ("Sulla cittadinanza

italiana"), promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1987 dal T.A.R.

del Lazio sul ricorso proposto da Valeriano Giuseppe Gilberto contro

il Ministero della difesa, iscritta al n. 840 del registro ordinanza

1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2,

prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento del diniego

di esonero dal servizio militare, il T.A.R. del Lazio, Sez. I, con

ordinanza del 7 luglio 1987, ha sollevato questioni di legittimità

costituzionale degli articoli 1, lett. b), del d.P.R. 14 febbraio

1964, n. 237, e 8, ultimo comma, della l. 13 giugno 1912, n. 555 che,

nel disporre che la perdita della cittadinanza non esime dall'obbligo

della prestazione del servizio militare, si porrebbero in contrasto

con gli artt. 3, 10, secondo comma, e 52 Cost.

Ad avvisto del giudice a quo le disposizioni denunciate, da un

canto, creerebbero una ingiustificata disparità di trattamento

rispetto ai soggetti in possesso di doppia o plurima cittadinanza

che, ai sensi della Convenzione firmata a Strasburgo il 6 maggio

1963, ratificata e resa esecutiva con l. 4 ottobre 1966, n. 876, sono

esentati dagli obblighi militari in Italia qualora li abbiano assolti

in altro dei Paesi firmatari della Convenzione; d'altro canto esse

porrebbero a carico di soggetti, non tenuti - in quanto non più

cittadini - alla "difesa della Patria", l'obbligo della prestazione

del servizio militare di carattere meramente strumentale rispetto al

dovere di cui al primo comma dell'art. 52 Cost., che ha invece come

destinatario (esclusivo) il cittadino in virtù del vincolo giuridico

di appartenenza di questi allo Stato, omettendo così di considerare

che proprio la perdita della cittadinanza dovrebbe costituire la

causa di estinzione di quel dovere costituzionale avente il suo

presupposto necessario nel predetto vincolo giuridico.

Infine, le norme impugnate, ponendo un obbligo generalizzato di

prestazione del servizio militare a carico di chi abbia acquistato

una cittadinanza straniera, con rinuncia a quella italiana, senza

prevedere la possibilità di estinzione di siffatto obbligo "ai sensi

di accordi internazionali", confliggerebbero altresì con l'art. 10,

secondo comma, Cost.

È intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,

rilevando che la questione risulta già decisa con sentenza di questa

Corte n. 253 (rectius: 53) del 1987 nel senso dell'infondatezza.

In particolare, il diverso trattamento si giustificherebbe in

ragione della diversità di situazioni (in merito all'assolvimento

degli obblighi militari) tra l'ipotesi di doppia o plurima

nazionalità (regolata dalla richiamata Convenzione di Strasburgo

nonché dall'art. 7 della l. n. 555 del 1912) e la diversa ipotesi

della perdita per rinuncia della nazionalità, causa l'intervenuto

acquisto di altra nazionalità (contemplata nell'art. 8, n. 2, della

l. n. 555 del 1912).

1. - Le questioni di legittimità costituzionale in esame sono

state sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel

corso di un giudizio promosso da un soggetto che, avendo acquistato

la cittadinanza straniera, rinunziando a quella italiana, e pur

avendo prestato servizio militare nel paese nel quale aveva

acquistato la nuova, si è vista respinta la domanda di esonero dal

servizio militare dal Ministro della Difesa italiano, in applicazione

degli artt. 1, lett. b), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 e 8,

ultimo comma, della l. 13 giugno 1912, n. 555, i quali prevedono che

la perdita della cittadinanza italiana non esime dagli obblighi del

servizio militare.

Il giudice rimettente, nella motivazione dell'ordinanza di rinvio,

ritiene non manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale "per contrasto con i precetti di cui agli artt. 3, 10,

secondo comma, e 52 Cost.", per la parte in cui le norme denunciate

obbligano alla prestazione del servizio militare anche coloro che non

sono più cittadini italiani e danno luogo ad una ingiustificata

discriminazione rispetto ai soggetti in possesso di doppia

cittadinanza, che ne sono invece esentati ai sensi della Convenzione

di Strasburgo del 6 maggio 1963, ratificata dall'Italia con la legge

4 ottobre 1966 n. 876.

2. - È fondata la questione sollevata in riferimento all'art. 3

Cost., che anche se non espressamente richiamato nel dispositivo

dell'ordinanza di rinvio è assunto nella motivazione di essa come

primo parametro di riferimento per affermare la non manifesta

infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate

nel corso del giudizio a quo.

Ciò premesso, va rilevato che l'art. 5 della citata Convenzione

di Strasburgo, prevede che gli individui i quali possiedano la

nazionalità di due o più degli Stati contraenti siano tenuti ad

adempiere ai loro obblighi militari nei confronti di uno solo di

detti Stati.

Orbene, nel mentre appaiono facilmente intuibili le ragioni per le

quali una Convenzione internazionale, proprio per tale carattere, si

sia occupata esclusivamente del caso della doppia cittadinanza,

essendo peraltro questa l'ipotesi in cui è prevedibile che si

verifichi l'eventualità cui si è voluto ovviare, ciò che appare

irragionevole è che il nostro ordinamento, una volta accolto il

principio secondo cui non si è tenuti a prestare il servizio

militare in due diversi Stati, non abbia adeguato la propria

normativa a tale principio. Il criterio della parità di trattamento

avrebbe invece imposto l'assimilazione all'ipotesi della doppia

cittadinanza, disciplinata dalla Convenzione internazionale, della

situazione del soggetto che abbia acquistato la cittadinanza

straniera, perdendo addirittura quella italiana, onde, a maggior

ragione, nei suoi confronti - una volta che egli abbia prestato il

servizio militare nello Stato di acquisto della nuova cittadinanza -

deve essere assicurato nel nostro Paese il medesimo trattamento del

quale, in base alla Convenzione internazionale, gode colui che

conservi ancora la cittadinanza italiana.

A causa del permanere nella nostra legislazione delle norme

denunciate, accade invece che fra due soggetti, che versano nella

medesima situazione, per avere entrambi acquistato la cittadinanza di

un altro Stato e quivi già prestato il servizio militare, riceve un

trattamento ingiustificatamente deteriore colui che, avendo

addirittura perduto quella italiana, non conservi più alcun legame

di carattere giuridico con il Paese d'origine.

3. - Per effetto dell'accoglimento della questione di legittimità

costituzionale con riferimento all'art. 3 Cost., restano assorbite le

questioni sollevate in riferimento agli artt. 10, secondo comma, e 52

Cost.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, lett. b),

del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 ("Leva e reclutamento

obbligatorio nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica"), e 8,

ultimo comma, della l. 13 giugno 1912, n. 555 ("Sulla cittadinanza

italiana"), nella parte in cui non prevedono che siano esentati

dall'obbligo del servizio militare coloro che abbiano perduto la

cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro

Stato nel quale abbiano già prestato servizio militare.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI