Ordinanza 97/1988 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAcostituzionale degli artt. 3 e 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370,
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 Cost, art. 423 cod. proc. civ; Ordinanza 97/1988 · Corte costituzionale: costituzionale degli artt. 3 e 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370,
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5 della
legge 22 febbraio 1934, n. 370 (Riposo domenicale e settimanale),
promosso con ordinanza emessa il 1° dicembre 1981 dal Pretore di
Napoli, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 dell'anno 1982;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Napoli, con ordinanza in data 1°
dicembre 1981, ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3 e 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370,
nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 Cost., consentono la
prestazione di lavoro domenicale (nella specie, da parte dei
dipendenti da aziende esercenti il pubblico servizio di trasporto),
senza prevedere l'obbligo di una maggiorazione retributiva, da
determinarsi alla stregua delle fonti integrative dell'ordinamento,
ivi compreso, all'occorrenza, il ricorso all'art. 423 cod. proc.
civ.;
che questione identica nella sostanza, ancorché sollevata con
riferimento all'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, è già
stata dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione da
questa Corte con la sentenza n. 16 del 1987;
che, con tale sentenza, è stato ribadito un "indirizzo
giurisprudenziale, ormai costante, anche della Cassazione, secondo
cui i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, per il
lavoro prestato nella domenica compresa nel turno, hanno diritto ad
una maggiorazione del salario", in considerazione "di un principio di
ordine generale presente nell'ordinamento giuridico positivo";
che identici rilievi possono formularsi, in assenza di nuovi e
diversi profili di illegittimità costituzionale della normativa
censurata, anche relativamente alla questione in esame;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3 e 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370,
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Napoli con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI