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Ordinanza 969/1988 ECLI:IT:COST:1988:969 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to criminal procedure article regarding civil party rights in seizure review.

Numero d'incarto Ordinanza 969/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible regarding Article 343-bis of the Criminal Procedure Code. The Florence Tribunal raised the issue because the article did not explicitly require notifying the civil party or allowing their intervention in seizure review proceedings. The Court ruled that existing provisions on personal liberty review already imply such rights and that legislative discretion remains necessary to fully regulate civil party participation. Consequently, the Court determined that the legislature must create the specific normative framework rather than the judiciary intervening.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 343-bis c.p.p.; Art. 3 and 24 Cost.: The Court holds that the legislature retains discretion to regulate civil party intervention in seizure review proceedings, as existing rules on personal liberty review already imply such rights without requiring explicit statutory amendment.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional question inadmissibility civil party intervention rights seizure review procedure legislative discretion criminal procedure code personal liberty review constitutional challenge dismissal azione di convalida del sequestro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 343-bis c.p.p.
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 343- bis del
Art. 3 Cost.
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 343- bis del
Art. 24 Cost.
Art. 263-bis c.p.p.
Art. 263-ter c.p.p.
Law 87/1953, Art. 26, para. 2
Normative integrative provisions, Art. 9, para. 2
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 343- bis del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28

aprile 1987 dal Tribunale di Firenze sulla richiesta di riesame

proposta da Barsanti William, iscritta al n. 276 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 31, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, decidendo sulla richiesta di

riesame di un decreto di sequestro, ha, con ordinanza del 28 aprile

1987, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 343- bis del codice

di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che della

istanza di riesame sia dato avviso alla parte civile costituita e che

la stessa abbia possibilità di intervento";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, quanto alle regole da applicarsi nel procedimento

di riesame avverso i decreti di sequestro, la norma censurata rinvia

agli artt. 263- bis, ultimo comma, e 263- ter del codice di procedura

penale, entrambi concernenti il procedimento di riesame avverso i

provvedimenti restrittivi della libertà personale, articoli dai

quali la costante giurisprudenza desume che, prima della decisione

del tribunale della libertà, le parti non debbono "essere avvertite

e essere poste nella possibilità di conoscere gli scritti accusatori

e difensivi rispettivamente presentati dall'una e dall'altra";

e che, quindi, l'ordinanza di rimessione richiede a questa Corte

l'apprestamento di un apposito assetto normativo, il quale, oltre a

legittimare la parte civile ad intervenire nella procedura di riesame

di cui all'art. 343- bis del codice di procedura penale, dovrebbe

anche disciplinare l'intervento di tutti i soggetti eventualmente

interessati al procedimento di sequestro (è il caso sia della

"persona alla quale le cose sono state sequestrate" sia della persona

"che avrebbe diritto alla loro restituzione": art. 343- bis, primo

comma), il che implica l'esercizio di scelte discrezionali demandate

al solo legislatore.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 343- bis del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 28 aprile

1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI