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Sentenza 957/1988 ECLI:IT:COST:1988:957 Generato dall'IA

Sentenza 957/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 957/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Civitanova Marche nel procedimento penale a carico di Leombruni Ezio,

Regesto Legislator

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art. 573 cod. pen; Sentenza 957/1988 · Corte costituzionale: Civitanova Marche nel procedimento penale a carico di Leombruni Ezio,

Parole chiave

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conflitto genitoriale contestazione della presunzione di paternità sindrome da alienazione genitoriale genitore non coniugato autorità parentale procedura di affidamento genitoriale

Disposizioni normative citate

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art. 573 cod. pen
dell'art. 573 cod. pen., sollevata dal Pretore di Civitanova Marche
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 573 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa l'8 giugno 1987 dal Pretore di

Civitanova Marche nel procedimento penale a carico di Leombruni Ezio,

iscritta al n. 573 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale

dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione di Leombruni Ezio nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore

Ettore Gallo.

1. - Con ordinanza 8 giugno 1987 il Pretore di Civitanova Marche

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 573 cod.

pen. con riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione.

Riferiva il Pretore nell'ordinanza che due coniugi avevano

querelato un giovane psicologo per il reato di sottrazione

consensuale della loro figlia diciassettenne per avere con questa

coltivato una relazione che, secondo i loro sospetti, si sarebbe

estrinsecata in comportamenti che rappresentavano sottrazione della

minore alla loro sfera di vigilanza: e ciò, pur tenendo conto della

notevole libertà di spostamenti e di movimenti in realtà consentiti

alla diciassettenne loro figlia.

Aggiungeva il Pretore che - come, del resto, risulta dagli atti la

ragazza, raggiunta col diciottesimo anno la maggiore età, aveva

liberamente e felicemente contratto matrimonio col giovane laureato,

col quale aveva così formato una nuova famiglia.

Ciononostante, i genitori non intendevano desistere dalla querela,

per cui, dietro sollecitazione della difesa, il Pretore aveva

ritenuto rilevante, e non manifestamente infondata, la sollevata

questione di legittimità costituzionale.

Secondo l'ordinanza, infatti, è da escludere che, nell'attuale

evoluzione del diritto di famiglia, il bene giuridico tutelato dalla

fattispecie impugnata sia sempre quello stesso che la legislazione

degli anni '30 intendeva rigidamente garentire. Deve tenersi conto

innanzitutto della mutata formulazione dell'art.147 cod. civ. che,

contrariamente a quanto era disposto in precedenza, ha dato rilievo

alle capacità, alle inclinazioni naturali ed alle aspirazioni del

figlio. In guisa che - secondo il Pretore - oggi la fattispecie in

esame non tutelerebbe più semplicemente l'autorità parentale come

rigoroso ed astratto diritto dei genitori, ma bensì in funzione

delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio. Per tal modo,

l'interesse del figlio sarebbe entrato nel cuore dell'oggetto della

tutela. Il che si adeguerebbe a tutto quel complesso di norme che,

dopo il 1975, avrebbero introdotto all'interno della famiglia sempre

maggiori spazi di pariteticità nei confronti dei vari membri, anche

se minorenni, purché almeno abbiano raggiunto un'età ormai vicina

alla completa maturazione (ultraquattordicenni, ultrasedicenni): e

ciò tanto più in considerazione del livello di sviluppo della

società e dei processi biologici di reale accelerazione della

maturazione psichica umana. In tali condizioni, cui il diritto di

famiglia attuale ha anche prestato idonee garenzie d'intervento della

magistratura, il minore ultraquattordicenne cesserebbe d'essere un

mero oggetto della potestà parentale. Ciò dovrebbe comportare che,

almeno dopo avere raggiunta la maggiore età, egli debba essere posto

in condizioni di far valere l'interesse suo proprio cui quella

potestà è funzionale, consentendogli di far cessare gli effetti di

una contraria volontà dei genitori, che le vicende successive

(contratto matrimonio e costituzione di una nuova famiglia) hanno

dimostrato fin dall'origine pregiudizievole a quelle naturali

inclinazioni e a quelle legittime aspirazioni cui quella potestà è

oggi funzionale.

L'attuale situazione, pertanto, sarebbe innanzitutto incompatibile

con il principio di uguaglianza perché, a differenza di altri casi,

in cui il minore vede tutelata la sua volontà mediante l'intervento

del giudice (interruzione della gravidanza), e comunque, liberata da

ogni ulteriore condizionamento l'assetto della sua vita al

raggiungimento della maggiore età, diverso è il trattamento dato

dal legislatore a questo caso. Da una parte, infatti, il suo consenso

è irrilevante a fronte della querela dei genitori (nonostante che

quel potere oggi implichi anche un pregnante interesse del minore), e

per di più, dall'altra, quella querela continua ad influire sulla

sua vita di maggiorenne pregiudicando l'assetto della nuova sua

famiglia, senza che la sua volontà possa in alcun modo rimuovere

quei perniciosi effetti.

Peraltro, l'incompatibilità della norma impugnata si

manifesterebbe anche nei confronti dell'art. 2 per l'offesa che così

viene a ricevere il diritto inviolabile del minore allo sviluppo

della sua personalità sia nella famiglia d'origine che in quella

legittima che è andato a costituire: e, per il collegamento all'art.

3, anche nei riguardi degli artt. 29 e 30, perché non verrebbero

rispettati dalla fattispecie denunziata i diritti fondamentali della

famiglia.

2. - Si è costituita davanti alla Corte la parte privata,

rappresentata e difesa dall'avv.Roberto Gaetani, il quale ha

innanzitutto contestato che sussista la materialità stessa del fatto

di reato addebitato al dott. Leonbruni. Si afferma, infatti, nella

memoria di costituzione, che i querelanti si limitano ad adombrare

soltanto il sospetto che la figlia diciassettenne, anziché aver

trascorso qualche giorno in casa di un'amica - come aveva asserito -

sia stata invece con il Leonbruni. D'altra parte, il capo

d'imputazione non fa alcun cenno ai fatti, limitandosi a riportare la

fattispecie legale.

Ciò premesso, la difesa sostiene pienamente le argomentazioni

dell'ordinanza di rimessione e fa presente che, dopo la presentazione

della querela, i genitori si sono anche rivolti al giudice tutelare

per chiederne l'intervento. Il giudice, però, sentita la minore ed

assunte informazioni, ha dichiarato non luogo ad intervenire, ed ha

anzi verbalizzato che i genitori dichiarano che non intendono

proibire la relazione della figlia diciassettenne. La difesa rilevava

altresì che la sentenza 25 giugno 1975 n.163 di questa Corte era

stata pronunziata prima che fosse nota l'importante riforma del

diritto di famiglia, e prima, quindi, che si maturasse l'evoluzione

sociale e giuridica dell'ultimo decennio.

3. - Interveniva altresì nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato. Questa riconosce nell'atto d'intervento che effettivamente,

per le mutazioni intervenute nel diritto di famiglia e nel costume

sociale, "parrebbe più razionale ed ossequiente ai principi

costituzionali, richiamati nell'ordinanza di rimessione, una

disciplina che assicurasse autonoma rilevanza al concreto interesse

del minore: magari prevedendo che, divenuto maggiorenne, questi possa

rimettere la querela proposta dal genitore e così estinguere il

reato".

Poiché, però, una simile operazione postula un intervento

"additivo" della Corte, eccedente i limiti dei suoi poteri, ritiene

l'Avvocatura che la sollevata questione sia inammissibile.

1. - Deve riconoscersi che quanto il Pretore argomenta circa

l'evoluzione del diritto di famiglia, a seguito della riforma del

1975, ed in particolare per quanto si riferisce al cosidetto "aspetto

interno" della potestà dei genitori, a seguito della mutata

formulazione dell'art.147 cod.civ., è esatto. Ciò, del resto,

corrisponde anche ai suggerimenti della dottrina civilistica,

particolarmente dell'ultimo decennio, e all'indirizzo della stessa

giurisprudenza. In altri termini, dal più antico concetto di "patria

potestà", intesa come espressione di un diritto soggettivo del

paterfamilias, la nozione si è andata sempre più spostando verso

quella di "potere" in senso stretto: vale a dire di potestà preposta

alla tutela di un interesse alieno, che è poi quello del minore.

Ciò comporta che, da una parte, si sieno accresciuti i limiti al

potere discrezionale dei genitori e, dall'altra, che questo si vada

progressivamente riducendo in rapporto al progressivo accrescersi

dell'autonomia e del peso della volontà minorile.

Tutto questo, però, può soltanto legittimare il giudice di

merito ad adottare, caso per caso, sul piano strettamente

interpetrativo, soluzioni diverse, a seconda che la potestà

parentale, esercitata ormai al limite del raggiungimento della

maggiore età, si dimostri incompatibile con "le capacità,

l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli", specie in

relazione a quanto a posteriori fosse rimasto dimostrato dagli

accadimenti successivi al raggiungimento della maggiore età.

Segnatamente, una volta che - come lo stesso Pretore rappresenta

nell'ordinanza - il contenuto del bene giuridico è diventato

pregnante, a seguito della riforma, dell'interesse minorile, il

giudice di merito ben potrà valutare, volta per volta, se, in

relazione alla capacità che il minore aveva acquisito e alle

aspirazioni nutrite (specie se i fatti successivi ne hanno dimostrato

il buon fondamento), il fatto commesso fosse o non "offensivo" del

bene giuridico tutelato, nell'area del principio di cui all'art. 49,

secondo comma, cod. pen.

2. - Ma sul piano della legittimità costituzionale non è dato di

capire quale dovrebbe essere, secondo il rimettente, la soluzione

costituzionalmente obbligata che egli chiede a questa Corte, in

quanto non indica quale potrebbe essere, a suo avviso, l'invocato

"contemperamento fra interessi contrastanti ed ugualmente meritevoli

di tutela".

Non evidentemente la pura e semplice declaratoria d'illegittimità

costituzionale della norma che lo stesso giudice a quo sembra

escludere, e che, comunque, non potrebbe essere cancellata

dall'ordinamento senza lasciare impuniti gravissimi fatti,

sicuramente lesivi anche dell'interesse del minore. Si allude a tutte

quelle ipotesi in cui la sottrazione, sia pure consensuale, si

verifica però nei confronti di minore che non è assolutamente in

grado di valutare l'importanza e le conseguenze del fatto.

Occorrerebbe, perciò, operare delle distinzioni, in ordine alle

quali si prospetta la possibilità o di fissare aprioristicamente

delle ipotesi (ad esempio: un limite d'età oltre il quale la

volontà del minore assume senz'altro rilevanza), oppure di affidare

l'indagine al prudente apprezzamento del giudice, caso per caso,

quando un limite minimo di età sia stato superato (ad esempio: per

gli ultrasedicenni). Ma nell'una come nell'altra ipotesi (e già

nella scelta resterebbe violato il potere discrezionale del

legislatore), è evidente che la norma dovrebbe subire tali

modificazioni e riformulazioni, atte a conciliare l'intervento della

volontà di un terzo (il minore) sull'efficacia di una querela di cui

non è comunque titolare (né potrebbe esserlo essendo egli

consenziente al fatto), anche se sporta nel prevalente suo interesse,

da doversi escludere che tutto questo possa rientrare nei poteri di

questa Corte: tanto più, poi, che non potrebbero mancare i necessari

coordinamenti con altre disposizioni concernenti i minori e, in

definitiva, con l'istituto stesso della querela.

La proposta questione è, pertanto, inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 573 cod. pen., sollevata dal Pretore di Civitanova Marche

con ordinanza 8 giugno 1987, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30

della Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 settembre 1988.

Il presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI