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Ordinanza 953/1988 ECLI:IT:COST:1988:953 Generato dall'IA

Ordinanza 953/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 953/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo

Regesto Legislator

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Ordinanza 953/1988 · Corte costituzionale: 46, 56, primo

Parole chiave

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compenso del curatore fallimentare omissione del contribuente perdita di sostegno ufficiale dei fallimenti assistenza amministrativa fiscale attestato di carenza beni
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo

comma, e 57, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte), 16 e

19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del

contenzioso tributario), e 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e dell'amministrazione coatta

amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 21 settembre 1987

dalla Corte di Appello di Firenze nel procedimento penale a carico di

Coppini Bruno, iscritta al n. 857 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte di Appello di Firenze, con ordinanza del 21

settembre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo

comma, e 27, Cost., questione incidentale di legittimità

costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma,

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi), 16 e 19 d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario),

43 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), in quanto non prevedono

espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente

dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli Uffici delle

imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente

all'accertamento medesimo;

che, ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate, non

contenendo alcuna previsione di notificazione degli avvisi di

accertamento fiscale personalmente al fallito, oltre che al curatore,

non consentono al fallito stesso di proporre impugnativa avverso

l'accertamento anche in caso di inerzia del curatore, e, pertanto, si

pongono in contrasto con i suddetti parametri costituzionali, che

tendono ad assicurare a ciascuno il diritto di difesa in un giudizio

che lo riguardi personalmente;

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato,

concludendo per la inammissibilità e, nel merito, per la

infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 454 del 1987, ha

dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale delle citate disposizioni, sollevata dalla stessa

autorità remittente sotto identici profili;

che nell'ordinanza di rimessione non si rinvengono ulteriori e

nuovi profili rispetto a quelli già esaminati nella predetta

ordinanza n. 454 del 1987;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, e 57,

secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni

comuni in materia di accertamento delle imposte), 16 e 19 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso

tributario) e 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e dell'amministrazione coatta amministrativa), sollevata,

in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27, Cost., dalla Corte

di Appello di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI