Ordinanza 952/1988 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAemessa il 30 maggio 1984 dal Consiglio Nazionale degli Architetti sul
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 10 Cost, art. 134 Cost; Ordinanza 952/1988 · Corte costituzionale: emessa il 30 maggio 1984 dal Consiglio Nazionale degli Architetti sul
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, lett. b),
r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento per la
professione di ingegnere e di architetto), promosso con ordinanza
emessa il 30 maggio 1984 dal Consiglio Nazionale degli Architetti sul
ricorso proposto da Massihi Vartanian Vamed, iscritta al n. 851 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione di Massihi Vartanian Vamed nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Consiglio Nazionale degli Architetti, con ordinanza
in data 30 maggio 1984 ha sollevato, in riferimento all'art. 10
Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, lett.
b), del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento
per le professioni di ingegnere e di architetto), nella parte in cui
non consente l'iscrizione all'albo degli architetti dei cittadini
stranieri per i quali non sia garantito nel Paese di appartenenza
l'effettivo esercizio delle libertà democratiche assicurate dalla
Costituzione italiana;
che nel presente giudizio si è costituita la parte privata
insistendo per l'accoglimento della questione;
che è intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello
Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo
l'inammissibilità della questione;
Considerato che il r.d. n. 2537 del 1925, per come risulta dalla
sua intitolazione e dal modo in cui viene definito l'emanando
complesso normativo: "Regolamento per l'attuazione della legge 24
giugno 1923, n. 1395", nonché dalla procedura seguita per la sua
adozione (acquisizione del parere del Consiglio di Stato), non è da
ritenersi atto avente forza di legge e non è, dunque, suscettibile,
ai sensi dell'art. 134 Cost., di sindacato di legittimità da parte
della Corte costituzionale (v. ordd. nn. 257 e 319 del 1986 e, da
ultimo, in termini, 488 del 1987);
che la questione, pertanto, va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, lett. b), r.d. 23 ottobre
1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento per la professione di
ingegnere e di architetto), sollevata, in riferimento all'art. 10
Cost., dal Consiglio Nazionale degli Architetti con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI