Ordinanza 95/1988 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAagevolazioni fiscali e sgravio degli oneri sociali per favorire nuovi
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 Cost; Ordinanza 95/1988 · Corte costituzionale: agevolazioni fiscali e sgravio degli oneri sociali per favorire nuovi
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18, nono comma,
della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (di conversione con modifiche
del d.l. 30 agosto 1968 n. 918, recante provvidenze creditizie,
agevolazioni fiscali e sgravio degli oneri sociali per favorire nuovi
investimenti nei settori della industria, del commercio e
dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro
nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello
Stato), promossi con ordinanze emesse il 20 marzo 1981 dal Tribunale
di Cagliari ed il 20 maggio 1981 dal Pretore di Cagliari, iscritte
rispettivamente ai nn. 418 e 552 del registro ordinanze 1981 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 283 e 325
dell'anno 1981;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale di Cagliari, con ordinanza in data 20
marzo 1981 ed il Pretore della stessa città, con ordinanza in data
20 maggio 1981 hanno sollevato la questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 18, nono comma, della legge 25
ottobre 1968 n. 1089 (di conversione con modif. del d.l. 30 agosto
1968 n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e
sgravio degli oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei
settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove
norme sui territori depressi del centro nord, sulla ricerca
scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato), nella parte
in cui, in violazione dell'art. 3 Cost., sanziona l'indebito calcolo
di sgravi contributivi (risolventesi in una parziale omissione
contributiva) in modo più severo della stessa completa omissione dei
versamenti;
che la questione appare manifestamente infondata per difetto di
omogeneità delle situazioni poste a confronto e conseguente
razionalità dei diversi trattamenti ad esse discrezionalmente
riservate dal legislatore sul piano sanzionatorio;
che, invero, la maggiore gravità delle sanzioni previste per il
calcolo indebito di sgravi contributivi trova giustificazione nel
fatto che, attraverso tale comportamento il datore di lavoro viene,
nella sostanza, a giovarsi sine titulo dell'erogazione dei fondi
pubblici su cui grava l'onere della fiscalizzazione; e nel
particolare sistema di operatività degli sgravi, che il datore di
lavoro è abilitato ad operare direttamente, con possibilità di
controllo soltanto ex post da parte dell'Istituto previdenziale, cui
si impone l'onere dell'esame capillare delle singole posizioni
assicurative e delle varie operazioni contabili relative allo
sgravio;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 18, nono comma, della legge
25 ottobre 1968 n. 1089, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost.,
dal Tribunale di Cagliari e dal Pretore di Cagliari con le ordinanze
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI