Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 949/1988 ECLI:IT:COST:1988:949 Generato dall'IA

Ordinanza 949/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 949/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 949/1988 · Corte costituzionale: ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

Generato dall'IA
suddivisione della previdenza professionale mantenimento della previdenza computo dei contributi deducibilità dei contributi di mantenimento primato dei contributi prelievo anticipato
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14-quater del

d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario

nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche

amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285,

sull'occupazione giovanile), convertito, con modificazioni, nella

legge 29 febbraio 1980, n. 33, promosso con ordinanza emessa il 29

maggio 1987 dal Pretore di Pisa nel procedimento civile vertente tra

Gabrielli Esterina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 370 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Pisa, con ordinanza del 29 maggio 1987,

ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 14-quater del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con

modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui

prevede che la maggiorazione a titolo di anticipazione spetti solo

quando la pensione sia stata attribuita per effetto di un numero di

settimane di assicurazione e contribuzione obbligatoria ed effettiva

non inferiore a 700, con esclusione, pertanto, della contribuzione

volontaria;

che, ad avviso del giudice a quo, sarebbero violati gli artt. 3

e 38 Cost., in quanto sussisterebbe irrazionale discriminazione tra i

lavoratori con contribuzione obbligatoria e quelli con contribuzione

volontaria, nonostante che quest'ultima rimane a totale carico

dell'assicurato che ad essa sia stato ammesso e che, per effetto di

tale ammissione, sia stato ritenuto meritevole di particolare tutela;

che l'I.N.P.S., costituitosi nel giudizio, ha concluso per

l'infondatezza della questione sia perché tra la contribuzione

obbligatoria e la contribuzione volontaria non vi è completa

parificazione, essendo diversi i rispettivi presupposti (per l'una

esistenza di un rapporto di lavoro in atto, cogenza dell'obbligo

contributivo, particolari modalità dell'esecuzione di questo,

effetti del mancato pagamento; per l'altra rapporto di lavoro non

più in atto), sia perché sussiste diversità di misura fra dette

contribuzioni, essendo l'una ragguagliata alla retribuzione

effettivamente percepita e l'altra a quella fruita nel periodo

precedente alla sospensione del rapporto di lavoro e perciò fissa;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

anch'essa nel senso della infondatezza della questione;

Considerato che non sussiste la dedotta omogeneità delle

situazioni poste a raffronto proprio per la diversità dei

presupposti e della regolamentazione rispettivamente dei contributi

obbligatori e di quelli volontari, posta in luce dalla difesa

dell'I.N.P.S., nonché per la limitatezza delle finalità il cui

raggiungimento il legislatore intende consentire con la contribuzione

volontaria, mentre la norma impugnata ha oggetto e finalità

complessi, che si riferiscono sostanzialmente ad aspetti assicurativi

di un rapporto di lavoro in atto;

che, pertanto, la questione appare manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 14-quater del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663

(Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei

contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla

legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile),

convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di

Pisa con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI