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Ordinanza 948/1988 ECLI:IT:COST:1988:948 Generato dall'IA

Ordinanza 948/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 948/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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Ordinanza 948/1988 · Corte costituzionale: ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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deduzione dal reddito prorata di detrazione rettifica delle detrazioni deducibilità dei contributi di mantenimento disposizioni fiscali trattenuta
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, punto 9,

della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo

della Repubblica per la riforma tributaria), e degli artt. 10, 16 e

48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con

ordinanza emessa il 12 novembre 1985 dalla Commissione Tributaria di

I grado di Bologna sul ricorso proposto da Rasi Gerolamo contro

l'Ufficio II.DD. di Bologna, iscritta al n. 245 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Commissione Tributaria di I grado di Bologna, nel

giudizio promosso da Rasi Girolamo per ottenere la conferma della

deducibilità della somma di L. 1.800.000, indicata forfettariamente

quale importo delle spese sostenute per svolgere la sua attività di

lavoro dipendente in una città diversa da quella della propria

famiglia, con ordinanza del 12 novembre 1985 (R.O. n. 245/87) ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli

artt. 2, punto 9, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; 10, 16 e 48 del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui non prevedono la

possibilità per il contribuente, lavoratore dipendente, di detrarre

i maggiori oneri cui va incontro quando sia stato trasferito in

comune diverso da quello in cui risiede il proprio nucleo familiare;

che il giudice a quo assume la violazione degli artt. 3 e 53

Cost. per la disparità di trattamento che si verifica rispetto al

caso dei coniugi contribuenti che lavorino entrambi nella stessa

città di residenza del nucleo familiare e per la conseguente carenza

di proporzionalità dell'imposizione fiscale alla capacità

contributiva del lavoratore che presti la sua opera lontano da tale

residenza;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per la manifesta infondatezza della questione in quanto la detrazione

delle spese in misura fissa costituisce oggetto di un apprezzamento

di congruità insindacabile in sede di giudizio costituzionale; ed in

quanto la individuazione degli oneri deducibili si articola, a sua

volta, in un sistema di scelte discrezionali riservate al

legislatore, per un alleggerimento della pressione fiscale a favore

del contribuente, del quale dovrebbe essere tassato l'intero reddito;

Considerato che, come più volte ha deciso questa Corte (v. sentt.

nn. 134/82 e 108/83; ord. n. 556/87), la determinazione circa la

deducibilità dal reddito complessivo degli oneri sostenuti dal

contribuente rientra nell'esclusiva competenza del legislatore il

quale, nella sua discrezionalità insindacabile, deve razionalmente

valutare l'incidenza dell'onere sostenuto per la produzione del

reddito nonché il nesso di proporzionalità dell'onere stesso col

gettito generale dei tributi, tenendo conto della necessità di

conciliare le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del

cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva,

non meno pressati di quelli della vita individuale;

che nella specie non è evidentemente irragionevole la scelta di

determinare, in identica misura per tutti i lavoratori dipendenti, le

spese di produzione del reddito, determinate secondo un giudizio di

congruità coerente con le suddette finalità conciliative di

contrapposte esigenze;

che, pertanto, la questione appare manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2, punto 9, della legge 9

ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica

per la riforma tributaria), 10, 16 e 48 del d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.,

dalla Commissione Tributaria di I grado di Bologna con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI