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Ordinanza 946/1988 ECLI:IT:COST:1988:946 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to firearm law penalties for hunting license tax omission. The court rejects the claim that such penalties violate equality principles. It relies on prior precedent regarding hunting tax violations to uphold the law's constitutionality.

Numero d'incarto Ordinanza 946/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional complaint regarding the combined provisions of Article 699 of the Penal Code and Article 7 of the 1967 Weapons Law manifestly unfounded. The Pretore of Sant'Arcangelo argued that penalizing a hunter for failing to pay subsequent license taxes violated Article 3 of the Constitution by creating unequal sanctions compared to other tax omissions. The Court dismissed this argument by citing its established jurisprudence, which has repeatedly found similar challenges regarding hunting tax violations to be baseless.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3 Cost.; Art. 699 c.p.; Art. 7, comma 3, legge 2 ottobre 1967, n. 895; The Constitutional Court holds that penalties for failing to pay hunting license taxes do not violate the principle of equality, relying on consistent prior jurisprudence establishing that such administrative omissions are not subject to criminal sanctions.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional complaint equality before law hunting license tax penal sanctions weapons control law prior jurisprudence manifestly unfounded porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
riferimento all'art. 3 Cost., l'illegittimità del combinato disposto
Art. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, comma 2, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
Art. 699 c.p.
Art. 7, comma 3, legge 2 ottobre 1967, n. 895
in relazione all'art. 7, terzo comma, della
art. 3 Cost
riferimento all'art. 3 Cost., l'illegittimità del combinato disposto
artt. 699 c.p
degli artt. 699 c.p. in relazione all'art. 7, terzo comma, della

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sent. n. 272 del 1974
(sent. n. 272 del 1974 e ord.
ord. n. 158 del 1986
272 del 1974 e ord. n. 158 del 1986) dichiarato non fondata
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 699 del codice penale e 7, terzo comma, della legge 2

ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), come

aggiunto dall'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove

norme contro la criminalità), promosso con ordinanza emessa il 17

marzo 1986 dal Pretore di Sant'Arcangelo nel procedimento penale a

carico di Guarini Nicola, iscritta al n. 82 del registro ordinanze

1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14,

prima serie spceciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Sant'Arcangelo ha denunciato, con

riferimento all'art. 3 Cost., l'illegittimità del combinato disposto

degli artt. 699 c.p. in relazione all'art. 7, terzo comma, della

legge 2 ottobre 1967, n. 895, così come aggiunto dall'art. 15 della

legge 14 ottobre 1974, n. 497, in quanto "contempla ed assoggetta a

sanzione penale, equiparandolo a porto abusivo d'arma, il

comportamento di chi porta con sé un fucile per uso caccia munito di

regolare licenza, ma senza aver provveduto al pagamento della tassa

di concessione governativa per gli anni successivi a quello del

rilascio", per asserita violazione dell'art. 3 Cost., stante che per

analoghe omissioni di versamenti di tasse, non sono previste sanzioni

penali;

Considerato che in relazione all'analoga fattispecie

dell'esercizio abusivo della caccia per omesso pagamento della tassa

annuale di concessione governativa questa Corte ha reiteratamente

(sent. n. 272 del 1974 e ord. n. 158 del 1986) dichiarato non fondata

la relativa questione:

che nell'ordinanza di remissione non sono contenuti motivi o

argomentazioni nuovi o diversi, tali da indurre la Corte a modificare

la propria surricordata giurisprudenza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 699 c.p. e 7, terzo

comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il

controllo delle armi), così come aggiunto dall'art. 15 della legge

14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità),

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di

Sant'Arcangelo con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI