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Ordinanza 940/1988 ECLI:IT:COST:1988:940 Generato dall'IA

Ordinanza 940/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 940/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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IRPEF e ILOR e conseguente pena pecuniaria, la Commissione Tributaria

Regesto Legislator

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art. 24 Cost; Ordinanza 940/1988 · Corte costituzionale: IRPEF e ILOR e conseguente pena pecuniaria, la Commissione Tributaria

Parole chiave

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imposta sul capitale deduzione di versamenti a società di pubblica utilità deduzione dal reddito computabile diritti del contribuente deduzione per autofinanziamento differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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art. 24 Cost
che, quanto al richiamo all'art. 24 Cost., nell'ordinanza de qua
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo

comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al

regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale,

adeguamento del capitale minimo delle società ed altre norme in

materia fiscale e societaria), promosso con ordinanza emessa il 2

giugno 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Busto Arsizio

nel procedimento civile vertente tra Alliata Filippo e l'Ufficio

II.DD. di Saronno, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato da Alliata

Filippo, avente per oggetto l'accertamento, da parte dell'Ufficio

Imposte di Saronno, di redditi di capitale non dichiarati a fini

IRPEF e ILOR e conseguente pena pecuniaria, la Commissione Tributaria

di primo grado di Busto Arsizio ha sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge

16 dicembre 1977, n. 904, nella parte in cui subordina la

detraibilità del credito di imposta spettante al contribuente per la

tassazione degli utili della società di capitale alla indicazione

degli utili stessi nella dichiarazione dei redditi presentata, per

presunto contrasto con gli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione;

che, in particolare, il giudice remittente ha rilevato che

l'omessa dichiarazione di utili percepiti ben può giustificare

l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, ma non può influire

sull'ammontare delle detrazioni fiscali, e, quindi, sulla

determinazione dell'imposta, che va, comunque, commisurata alla

effettiva capacità contributiva, di guisa che la discriminazione, ai

fini della detraibilità del credito di imposta, tra chi abbia

osservato la legge e chi l'abbia violata sarebbe ingiustificata;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in

giudizio, chiedeva dichiararsi la manifesta infondatezza della

questione;

Considerato che già con la sentenza n. 186 del 1982 e, più

recentemente, con l'ordinanza n. 130 del 1988, questa Corte ha

affermato che la determinazione del quantum del tributo ben può

essere connessa con l'osservanza di alcuni oneri, purché non

irragionevolmente gravosi, da parte del contribuente, quale, come

nella specie, la veridica indicazione di utili percepiti;

che, alla stregua del riferito principio, risulta manifestamente

infondato il riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., contenuto

nell'ordinanza di rimessione;

che, quanto al richiamo all'art. 24 Cost., nell'ordinanza de qua

non viene chiarito sotto quale profilo sia prospettata la violazione

della citata disposizione costituzionale, stante il carattere

sostanziale della norma denunciata, che non attiene alla materia

delle garanzie di tutela giurisdizionale;

che la proposta questione deve pertanto essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre

1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito

delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli

aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e

altre norme in materia fiscale e societaria), sollevata, con

riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria di primo grado di Busto Arsizio con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI