Ordinanza 938/1988 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAcomma, della legge 29 novembre 1962, n. 1655 (Norme per la disciplina
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 Cost; Ordinanza 938/1988 · Corte costituzionale: 1655 (Norme per la disciplina
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo
comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1655 (Norme per la disciplina
dei contributi e delle prestazioni concernenti l'"Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura),
promosso con n. 2 ordinanze emesse il 6 maggio 1987 dal Pretore di
Perugia nei procedimenti civili vertenti tra l'I.N.A.I.L. e la S.p.a.
Vivai Brocani e la S.n.c. Azienda Agraria Tardioli, iscritte ai nn.
714 e 715 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno
1987;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L.;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Perugia, in accoglimento delle
eccezioni di incostituzionalità dell'art. 9, secondo comma, l. 29
novembre 1962 n. 1655, prospettate dalle parti convenute nei
procedimenti civili rispettivamente vertenti tra INAIL e la s.p.a.
Vivai Brocani nonché tra lo stesso INAIL e l'Azienda Agraria
Tardioli s.n.c., con ordinanze emesse il 6 maggio 1987 (r.o. nn. 714
e 715 del 1987), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della norma sopra citata, in riferimento all'art. 3
Cost., nella parte in cui richiama l'art. 4 del Regolamento della
Cassa assistenza degli impiegati agricoli e forestali dell'1 febbraio
1947, che prevede un doppio obbligo assicurativo a carico dei datori
di lavoro agricolo che abbiano alle proprie dipendenze impiegati
addetti anche a mansioni manuali, nonché dello stesso art. 9 l. cit.
nella parte in cui non prevede una riduzione dei contributi gravanti
sui datori di lavoro in favore dell'ENPAIA proporzionale all'area di
rischio già coperta dall'INAIL;
che nel presente giudizio si è costituito l'INAIL,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucio Mancini, Pasquale
Napolitano e Vittorio Lai chiedendo che la questione così come
sollevata sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.
Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti
questioni identiche;
che la stessa questione è stata già dichiarata non fondata da
questa Corte con la sentenza n. 371 del 1988 perché "secondo
l'indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione a Sezioni
Unite, le due forme di assicurazione, ENPAIA ed INAIL, operano su un
piano diverso e coprono rischi completamente differenti in quanto,
recependo i patti della contrattazione collettiva del settore, che a
loro volta avevano recepito le norme dei contratti collettivi
corporativi, l'assicurazione presso il primo ente è diretta a
coprire i soli infortuni extraprofessionali e professionali di
dirigenti, tecnici e impiegati, sia di concetto che di ordine, che
non siano assistiti dalla garanzia dell'INAIL, tenuto conto che
questa ultima, anche nella disciplina introdotta dal d.P.R. 30
giugno 1965 n. 1124, è limitata agli infortuni del personale con
mansioni di direzione o sorveglianza sul luogo in cui si svolgono le
operazioni agricole esponenti a rischio, con la conseguente
esclusione delle attività meramente burocratiche";
che nelle ordinanze di rimessione non si rinvengono profili o
motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la
decisione sopra riportata;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma,
della legge 29 novembre 1962 n. 1655 (Norme per la disciplina dei
contributi e delle prestazioni concernenti l'"Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura"),
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Perugia
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI