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Ordinanza 938/1988 ECLI:IT:COST:1988:938 Generato dall'IA

Ordinanza 938/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 938/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1655 (Norme per la disciplina

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 938/1988 · Corte costituzionale: 1655 (Norme per la disciplina

Parole chiave

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doppia assicurazione previdenza più estesa doppia occupazione rendita d'invalidità della previdenza professionale suddivisione della previdenza professionale assicurazione complementare

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Perugia
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo

comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1655 (Norme per la disciplina

dei contributi e delle prestazioni concernenti l'"Ente nazionale di

previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura),

promosso con n. 2 ordinanze emesse il 6 maggio 1987 dal Pretore di

Perugia nei procedimenti civili vertenti tra l'I.N.A.I.L. e la S.p.a.

Vivai Brocani e la S.n.c. Azienda Agraria Tardioli, iscritte ai nn.

714 e 715 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno

1987;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L.;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Perugia, in accoglimento delle

eccezioni di incostituzionalità dell'art. 9, secondo comma, l. 29

novembre 1962 n. 1655, prospettate dalle parti convenute nei

procedimenti civili rispettivamente vertenti tra INAIL e la s.p.a.

Vivai Brocani nonché tra lo stesso INAIL e l'Azienda Agraria

Tardioli s.n.c., con ordinanze emesse il 6 maggio 1987 (r.o. nn. 714

e 715 del 1987), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale della norma sopra citata, in riferimento all'art. 3

Cost., nella parte in cui richiama l'art. 4 del Regolamento della

Cassa assistenza degli impiegati agricoli e forestali dell'1 febbraio

1947, che prevede un doppio obbligo assicurativo a carico dei datori

di lavoro agricolo che abbiano alle proprie dipendenze impiegati

addetti anche a mansioni manuali, nonché dello stesso art. 9 l. cit.

nella parte in cui non prevede una riduzione dei contributi gravanti

sui datori di lavoro in favore dell'ENPAIA proporzionale all'area di

rischio già coperta dall'INAIL;

che nel presente giudizio si è costituito l'INAIL,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucio Mancini, Pasquale

Napolitano e Vittorio Lai chiedendo che la questione così come

sollevata sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti

questioni identiche;

che la stessa questione è stata già dichiarata non fondata da

questa Corte con la sentenza n. 371 del 1988 perché "secondo

l'indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione a Sezioni

Unite, le due forme di assicurazione, ENPAIA ed INAIL, operano su un

piano diverso e coprono rischi completamente differenti in quanto,

recependo i patti della contrattazione collettiva del settore, che a

loro volta avevano recepito le norme dei contratti collettivi

corporativi, l'assicurazione presso il primo ente è diretta a

coprire i soli infortuni extraprofessionali e professionali di

dirigenti, tecnici e impiegati, sia di concetto che di ordine, che

non siano assistiti dalla garanzia dell'INAIL, tenuto conto che

questa ultima, anche nella disciplina introdotta dal d.P.R. 30

giugno 1965 n. 1124, è limitata agli infortuni del personale con

mansioni di direzione o sorveglianza sul luogo in cui si svolgono le

operazioni agricole esponenti a rischio, con la conseguente

esclusione delle attività meramente burocratiche";

che nelle ordinanze di rimessione non si rinvengono profili o

motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la

decisione sopra riportata;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma,

della legge 29 novembre 1962 n. 1655 (Norme per la disciplina dei

contributi e delle prestazioni concernenti l'"Ente nazionale di

previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura"),

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Perugia

con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI