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Ordinanza 933/1988 ECLI:IT:COST:1988:933 Generato dall'IA

Ordinanza 933/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 933/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ottobre, il 10 novembre e il 22 dicembre 1987 dal Pretore di Palma di

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 933/1988 · Corte costituzionale: ottobre, il 10 novembre e il 22 dicembre 1987 dal Pretore di Palma di

Parole chiave

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revoca del gratuito patrocinio assistenza riabilitativa soppressione dell'aiuto sociale estratto del casellario giudiziale restituzione dell'assistenza sociale nuova domanda di prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 175, quarto

comma, del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 27

ottobre, il 10 novembre e il 22 dicembre 1987 dal Pretore di Palma di

Montechiaro nei procedimenti penali a carico di Frangiamone Diego,

Amato Rosario e Vinci Salvatore, iscritte ai nn. 57, 58 e 83 del

registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 9 e 12, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Palma di Montechiaro, con ordinanze del

27 ottobre 1987, del 10 novembre 1987 e del 22 dicembre 1987, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3, della Costituzione, questione

di legittimità dell'art. 175, quarto comma, del codice penale "nella

parte in cui fa divieto di concedere il beneficio della non menzione

della condanna nel certificato del casellario giudiziario spedito a

richiesta del privato, non per ragione di diritto elettorale, nel

caso di irrogazione della pena accessoria della pubblicazione della

sentenza di condanna per emissione aggravata di assegni a vuoto";

e che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata;

Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e

vanno, quindi, riuniti;

e che tale questione è già stata dichiarata manifestamente

infondata con ordinanza n. 888 del 1988 e che nelle ordinanze di

rimessione non vengono addotti argomenti diversi rispetto a quelli

già esaminati dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 175, quarto comma, del codice penale,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore

di Palma di Montechiaro con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI