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Ordinanza 92/1988 ECLI:IT:COST:1988:92 Generato dall'IA

Ordinanza 92/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 92/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Ufficiale della Repubblica n. 60 prima serie speciale dell'anno 1986;

Regesto Legislator

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Ordinanza 92/1988 · Corte costituzionale: Ufficiale della Repubblica n. 60 prima serie speciale dell'anno 1986;

Parole chiave

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mantenimento della previdenza attività lucrativa all'età pensionabile diritti a pensione residua capacità al guadagno rendita di vecchiaia durata minima di contribuzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, quinto

comma, in relazione al quarto comma, della legge 12 agosto 1962, n.

1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i

superstiti), promossi con le seguenti ordinanze:

1) n. 2 ordinanze emesse il 22 settembre 1982 dal Tribunale di

Brescia nei procedimenti civili vertenti tra gli eredi di Danzini

Pietro ed altri e Sardano Giuseppe e l'I.N.P.S., iscritte ai nn. 759

e 760 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 60 prima serie speciale dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 16 settembre 1982 dal Tribunale di

Brescia nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Ghirardi

Luigi ed altra, iscritta al n. 185 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 prima

serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione degli eredi di Danzini Pietro ed

altri e dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Brescia, con tre analoghe ordinanze

emesse, le prime due il 22 settembre 1982 e la terza il 16 settembre

1982 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo

comma, 24, primo e secondo comma, 36, primo comma, e 38, secondo e

quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13, quinto comma, della legge 12 agosto

1962, n. 1338, in relazione al quarto comma dello stesso articolo,

nella parte in cui preclude al lavoratore, al fine di ottenere la

costituzione della rendita vitalizia, di provare con mezzi diversi da

documenti di data certa il pregresso rapporto di lavoro, la sua

durata e la retribuzione percepita;

che in due dei tre giudizi di costituzionalità è intervenuta

l'Avvocatura dello Stato in rappresentanza del Presidente del

Consiglio dei ministri, instando per la declaratoria di manifesta

infondatezza della sollevata questione;

Considerato che identica questione di legittimità costituzionale

è stata già dichiarata non fondata, nei sensi di cui in

motivazione, con sentenza n. 26 del 1984 e che in questa sede non

vengono prospettati profili diversi o ulteriori rispetto a quelli

già in precedenza esaminati dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13, quinto comma, legge 12 agosto 1962 n.

1338, in relazione al quarto comma dello stesso articolo, sollevata

dal Tribunale di Brescia, in riferimento agli artt. 3, primo e

secondo comma, 24, primo e secondo comma, 36, primo comma, e 38,

secondo e quarto comma, Cost., con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI