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Ordinanza 906/1988 ECLI:IT:COST:1988:906 Generato dall'IA

Ordinanza 906/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 906/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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vertente tra Martella Pietro e INAIL, iscritta al n. 306 del registro

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 906/1988 · Corte costituzionale: 306 del registro

Parole chiave

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rendita d'invalidità dell'assicurazione infortuni affezione nell'assicurazione militare rendita per menomazione dell'integrità inesigibile malgrado lesioni salute indennità giornaliere di malattia infortuni sul lavoro

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
all'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che si verifica
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83, primo

comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza

emessa il 10 marzo 1987 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile

vertente tra Martella Pietro e INAIL, iscritta al n. 306 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 32, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione dell'INAIL nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Lecce, nel giudizio vertente tra

Martella Pietro e l'INAIL, diretto al conseguimento di un aumento

della rendita infortunistica già goduta, con ordinanza del 10 marzo

1987 (R.O. n. 306/87), debitamente pubblicata e comunicata, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, I

comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui esclude

la revisione della rendita allorché il grado di riduzione permanente

dell'attitudine al lavoro risulti aggravato da inabilità

sopravvenuta derivante da cause extralavorative, in riferimento

all'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che si verifica

rispetto a coloro ammessi a siffatta revisione per l'aggravamento

che, a seguito di infortunio, si verifica relativamente alle

menomazioni prodotte da malattia o altre cause preesistenti

all'infortunio;

che l'INAIL, costituitosi nel giudizio, ha concluso per

l'infondatezza della questione nella considerazione che non sussiste

l'indispensabile collegamento tra il peggioramento delle condizioni

fisiche e l'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della

rendita, essendo, nel caso in esame, il peggioramento dovuto a causa

autonoma sopravvenuta;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

anch'essa per l'infondatezza della questione per ragioni analoghe a

quelle dell'Istituto;

Considerato che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale ormai

costante, l'evoluzione del danno infortunistico deve essere collegato

al fatto lavorativo e le modificazioni devono essere l'effetto di

fattori non estranei al processo causale aperto dal trauma

infortunistico, mentre le cause sopravvenute, autonomamente

efficienti a produrre il danno, non possono essere valutate perché

al di fuori del rischio assicurato: in altri termini, anche le

circostanze sopravvenute devono trovare la loro causa efficiente e

non solo occasionale nella lesione infortunistica;

che colui che subisce un aggravamento del danno infortunistico,

anche se sia stato affetto da causa patologica precedente

all'infortunio, può chiedere ed ottenere la revisione della rendita

sempre che l'aggravamento sia collegabile eziologicamente

all'infortunio;

che, pertanto, la denunciata disparità di trattamento non

sussiste e la questione sollevata è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 83, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965,

n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal

Pretore di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI