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Ordinanza 901/1988 ECLI:IT:COST:1988:901 Generato dall'IA

Ordinanza 901/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 901/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'art.122 c.p.m.p. con riferimento agli art.li 3 e 27, secondo co.

Regesto Legislator

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Ordinanza 901/1988 · Corte costituzionale: dell'art.122 c.p.m.p. con riferimento agli art.li 3 e 27, secondo co.

Parole chiave

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procedura penale militare proporzionalità della pena degradazione militare aggravamento della pena disobbedienza militare tradimento militare
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.122 c.p.m.p.,

promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1987 dalla Corte Militare

di Appello di Roma nel procedimento penale a carico di Basile

Vincenzo ed altro, iscritta al n.778 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima

serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che con ordinanza 15 luglio 1987 la Corte militare di

Appello di Roma sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art.122 c.p.m.p. con riferimento agli art.li 3 e 27, secondo co.

(rectius, terzo comma) Cost.;

che rilevava nell'ordinanza la Corte rimettente la sussistenza

di manifesta disparità di trattamento fra il militare imputato di

violazione generica di consegna ex art.li 118, 120 c.p.m.p., per

fatti sostanzialmente analoghi ma talvolta anche più gravi, rispetto

al militare chiamato a rispondere del delitto di cui all'art.122

c.p.m.p. che finirebbe così per essere assoggettato ad un

trattamento sanzionatorio notevolmente deteriore;

che, peraltro, anche l'art.27 Cost. verrebbe coinvolto nella

sfavorevole valutazione, in quanto quell'eccessiva severità non

sarebbe conforme al principio che esclude trattamenti contrari al

senso di umanità nel perseguimento del fine di emenda, dato che,

quando la pena non è ispirata a criteri di proporzionalità al fatto

di reato, deve ritenersi superato il senso di umanità;

che interveniva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, che chiedeva dichiararsi non fondata la sollevata questione;

Considerato innanzitutto che, stando alla motivazione espressa

così come più sopra riportata, è evidentemente al terzo comma

dell'art.27 Cost. che la Corte militare intendeva riferirsi, e non al

secondo, come è stato indicato per manifesto errore materiale che

può essere, perciò, de plano corretto da questa Corte;

che, però, la questione, nei termini stessi in cui è stata

oggi proposta, era già stata sollevata, e con gli stessi argomenti,

fin dal 1982 (ord. 4 novembre, n. 221 reg. ord. 1983) dal Tribunale

militare di Padova, e risolta, con la sentenza 2 aprile 1985, n. 102

di questa Corte, con declaratoria di non fondatezza;

che, non essendo stati adombrati nuovi profili, la Corte non

trova ragioni per discostarsi dal precedente giudizio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art.122 c.p.m.p., sollevata dalla Corte militare

d'Appello di Roma con ordinanza 15 luglio 1987, con riferimento agli

art.li 3 e 27 comma terzo Cost.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI