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Ordinanza 899/1988 ECLI:IT:COST:1988:899 Generato dall'IA

Ordinanza 899/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 899/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma,

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione; Ordinanza 899/1988 · Corte costituzionale: 8, terzo comma,

Parole chiave

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tempestività dell'invio postale notifica per raccomandata notificazione viziata diritto alla corrispondenza servizio postale ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
dall'art. 24 della Costituzione potrebbe subire una indebita
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma,

della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo

posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione

di atti giudiziari), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre

1985 dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra la

Ditta Centro Veneto e la S.p.a. Magazzini Rossi, iscritta al n. 337

del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Brescia, con ordinanza in data 20

novembre 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 20

novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di

comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti

giudiziari);

che la questione è stata sollevata nel corso del procedimento

civile di opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra la Ditta

Centro Veneto e la s.p.a. Magazzini Rossi;

che l'opposizione a decreto ingiuntivo da parte della predetta

Ditta era risultata proposta oltre il termine di venti giorni dalla

notifica del decreto, eseguita, ai sensi dell'art. 8 della legge 20

novembre 1982, n. 890, con deposito del piego raccomandato presso

l'Ufficio postale per il prescritto periodo di dieci giorni, decorsi

i quali il piego era stato restituito al mittente;

che la s.p.a. Magazzini Rossi aveva, pertanto, sollevato

eccezione pregiudiziale di tardività della opposizione, in base al

disposto della citata norma;

che, ad avviso del giudice a quo, il diritto alla difesa sancito

dall'art. 24 della Costituzione potrebbe subire una indebita

compressione in virtù della disposizione che stabilisce la immediata

restituzione al mittente del piego non ritirato entro il decimo

giorno dal deposito, nel caso di temporanea assenza del destinatario

dell'atto, al quale, in tale ipotesi, rimarrebbe definitivamente

preclusa la possibilità di avere cognizione del contenuto dell'atto

stesso;

che nell'ordinanza di rimessione si prospetta, inoltre, una

ingiustificata disparità di trattamento fra il destinatario della

notifica a mezzo posta e quello della notifica effettuata

personalmente dall'ufficiale giudiziario, in quanto in questo ultimo

caso la temporanea assenza del notificando dà luogo a deposito nella

casa comunale, ove la copia dell'atto rimane a disposizione senza

limiti di tempo;

che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità e,

comunque, nel merito, per la infondatezza della questione, anche alla

luce di quanto già deciso da questa Corte con sentenza n. 213 del

1975;

Considerato che la questione, così come prospettata è già stata

esaminata da questa Corte e decisa nel senso della manifesta

inammissibilità con ordinanza n. 429 del 1988 in base al rilievo che

la relativa censura sollecita, in sostanza, l'apprestamento di una

nuova disciplina della notifica a mezzo posta, con riferimento

all'ipotesi della temporanea assenza del destinatario, suggerendo

alcuni correttivi finalizzati ad assicurare una migliore garanzia di

effettiva conoscenza da parte del destinatario; ed all'ulteriore

rilievo che quelli indicati sono, all'evidenza, solo alcuni dei

possibili correttivi in senso garantista della disciplina denunciata,

la cui concreta adozione resta riservata alle scelte discrezionali

del legislatore;

che l'ordinanza in epigrafe non prospetta elementi nuovi, idonei

a consentire una diversa valutazione dei termini della questione, la

quale, pertanto, si palesa manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982,

n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a

mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di

Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI