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Ordinanza 895/1988 ECLI:IT:COST:1988:895 Generato dall'IA

Ordinanza 895/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 895/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Stato), in relazione agli artt. 81 e 114 del d.P.R. 23 dicembre 1978,

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 895/1988 · Corte costituzionale: Stato), in relazione agli artt. 81 e 114 del d.P.R. 23 dicembre 1978,

Parole chiave

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revisione della rendita d'invalidità diritti a pensione suddivisione della previdenza professionale rendita per menomazione dell'integrità soppressione della rendita pensione alimentare d'indigenza

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti con
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 205 del d.P.R.

29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme

sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato), in relazione agli artt. 81 e 114 del d.P.R. 23 dicembre 1978,

n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensione di guerra),

promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1988 dalla Corte dei Conti

- Sez. IV Giurisdizionale - sui ricorsi riuniti proposti da Pocai

Giovanni, iscritta al n. 1284 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91- bis

dell'anno 1985;

Visto l'atto di costituzione di Pocai Giovanni;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Corte dei Conti ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 205 del d.P.R. 29 dicembre

1978, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul

trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato), in relazione agli artt. 81 e 114 del d.P.R. 23 dicembre 1978,

n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra),

nella parte in cui non prevede il potere- dovere della Corte dei

Conti di segnalare all'amministrazione i possibili casi di revoca

della pensione privilegiata e fissa il termine di tre anni per

l'eliminazione, da parte dell'amministrazione stessa, degli atti

viziati da errore di fatto o assimilabile, in riferimento all'art. 3

Cost., verificandosi disparità di trattamento tra la pensione

ordinaria, soggetta alla disciplina di cui alla norma censurata, e la

pensione di guerra, per la quale l'art. 81 del cit. d.P.R. n. 915 del

1978 prevede l'autotutela dell'amministrazione senza limiti

temporali;

che si è costituita nel giudizio dinanzi a questa Corte la

parte privata, la quale ha concluso per l'inammissibilità della

questione, in quanto irrilevante o, quanto meno, per la sua

infondatezza;

Considerato che, nella specie, il tema controverso è

l'attribuzione di una migliore categoria della pensione già goduta

dal ricorrente (seconda invece di quarta) e non è affatto in

discussione il diritto alla pensione stessa;

che l'eventuale errore di fatto in cui è incorsa

l'amministrazione è stato rilevato solo dalla Corte remittente di

ufficio;

che, conseguentemente, la questione sollevata non è finalizzata

alla decisione del merito;

che, comunque, come più volte questa Corte ha deciso (v. sentt.

nn. 46 del 1979, 97 e 55 del 1980), sussiste una sostanziale

differenza fra la pensione ordinaria e la pensione di guerra, la

quale ha finalità risarcitorie, sicché sono giustificate eventuali

diversità delle rispettive discipline sostanziali;

che, nella specie, non si tratta di censure attinenti al

procedimento di concessione della pensione, ma all'attribuzione del

diritto ed al consolidamento della relativa situazione per decorrenza

dei termini di decadenza;

che, pertanto la questione sollevata è manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 205 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in

relazione agli artt. 81 e 114 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

(Testo unico delle norme in materia di pensione di guerra),

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI