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Ordinanza 893/1988 ECLI:IT:COST:1988:893 Generato dall'IA

Ordinanza 893/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 893/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Visto l'atto di intervento del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Regesto Legislator

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art. 103 Cost; Ordinanza 893/1988 · Corte costituzionale: Visto l'atto di intervento del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Parole chiave

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assegnazione di alloggio legge sugli alloggi assegnazione del luogo di soggiorno disdetta della locazione abitativa destinazione ad uso abitativo sfratto

Disposizioni normative citate

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art. 103 Cost
l'art. 103 Cost. (principio di salvaguardia della giurisdizione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge

Regione Friuli- Venezia Giulia del 22 maggio 1975, n. 26 (Norme per

l'assegnazione e la revoca, nonché per la determinazione e la

revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa l'11 aprile

1988 dal T.A.R. per il Friuli- Venezia Giulia sul ricorso proposto da

De Polo Fabio contro l'I.A.C.P. della Provincia di Trieste, iscritta

al n. 891 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 70 dell'anno 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza dell'11 aprile 1980 ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge

regionale del Friuli- Venezia Giulia 22 maggio 1975, n. 26, nella

parte in cui demanda al giudice ordinario anziché al giudice

amministrativo le controversie relative ai ricorsi avverso i

provvedimenti di revoca dell'assegnazione degli alloggi popolari, per

contrasto con l'art. 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.

1 (Statuto speciale per la regione Fiuli- Venezia Giulia), in quanto

incide nel campo della giurisdizione, che è materia sottratta alla

competenza legislativa regionale, e viola i principi fondamentali

stabiliti dalla legge statale (d.P.R. n. 1035 del 1972); nonché con

l'art. 103 Cost. (principio di salvaguardia della giurisdizione

amministrativa), in forza del quale la tutela degli interessi

legittimi nei confronti della pubblica amministrazione è affidata

agli organi della giustizia amministrativa;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale univoco

della Corte di cassazione, anche in caso di revoca delle assegnazioni

degli alloggi popolari, la giurisdizione spetta al giudice ordinario,

trattandosi di tutela di diritti soggettivi;

che la norma impugnata attua detto indirizzo, riproducendo, per

esigenza di chiarezza, un principio già contenuto nel d.P.R. n. 1035

del 1972;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18 della legge regionale del Friuli- Venezia

Giulia 22 maggio 1975, n. 26 (Norme per l'assegnazione e la revoca,

nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in

riferimento agli artt. 5 della legge 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto

speciale della regione Friuli- Venezia Giulia) e 103 Cost., dal

Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli- Venezia Giulia con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI