Ordinanza 890/1988 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IACassazione sul ricorso proposto da Papisca Antonietta, iscritta al n.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 44 disp. att. c.p; Ordinanza 890/1988 · Corte costituzionale: Cassazione sul ricorso proposto da Papisca Antonietta, iscritta al n.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.412 c.p.m.p.
promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1987 dalla Corte di
Cassazione sul ricorso proposto da Papisca Antonietta, iscritta al n.
398 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 39, prima serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di costituzione di Papisca Antonietta, nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che la Corte di Cassazione con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art.412 c.p.m.p. nella parte in cui
detta norma non consente agli eredi del militare che, avendo già
ottenuto la riabilitazione ordinaria, sia deceduto prima di chiedere
quella militare, di agire in sua vece per lo stesso scopo;
Considerato che a questa Corte si chiede in tal modo di rifondare
ex- novo una disciplina della riabilitazione militare, oggetto di
scelte ampiamente discrezionali del legislatore, denunziandosi per di
più una norma che è estranea al tema del giudizio, poiché concerne
semplicemente la facoltà del P.G. di chiedere la riabilitazione di
ufficio e non la titolarità del diritto alla riabilitazione che non
spetta nemmeno agli eredi del condannato comune (cfr. art. 44 disp.
att. c.p.p.);
che quindi la questione è manifestamente inammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art.412 c.p.m.p., promossa dalla
Corte di Cassazione, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI