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Ordinanza 89/1988 ECLI:IT:COST:1988:89 Generato dall'IA

Ordinanza 89/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 89/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Romano Luigi e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 89/1988 · Corte costituzionale: Romano Luigi e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati

Parole chiave

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pensione di anzianità accredito di vecchiaia attività lucrativa all'età pensionabile abbuono di annualità retroattività della rendita d'invalidità elargizione per giubileo

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
relazione all'art. 3 Cost.;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, quinto

comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema

previdenziale forense), promosso con l'ordinanza emessa il 6 ottobre

1981 dal Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra

Romano Luigi e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati

e Procuratori, iscritta al n. 770 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 dell'anno

1982;

Visti l'atto di costituzione della Cassa Nazionale di Previdenza e

Assistenza Avvocati e Procuratori nonché l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Brescia, adito dall'Avvocato Luigi

Romano, iscritto all'albo forense successivamente all'anno 1962, per

sentir dichiarare, fra l'altro, il suo diritto di riscattare il

periodo legale del corso di laurea e di quello di servizio militare,

ai fini del conseguimento della pensione di anzianità, premesso che

il caso di specie soggiace alla disciplina dell'art. 26 della legge

20 settembre 1980 n. 576, il cui quinto comma esclude un tale diritto

per i professionisti iscritti a detto albo in epoca posteriore

all'anno 1952, ha sollevato, con ordinanza in data 6 ottobre 1981, la

questione di legittimità costituzionale di quest'ultima norma in

relazione all'art. 3 Cost.;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione è entrata in

vigore la legge 2 maggio 1983 n. 175 (interpretazione autentica

dell'art. 24 e integrazione e modifica di norme della legge 20

settembre 1980 n. 576, concernente la riforma della previdenza

forense);

che l'art. 2 di tale legge ha determinato il contenuto del

quinto comma dell'art. 26 della legge n. 576 del 1980 con la

soppressione delle parole "e di anzianità, quest'ultima

limitatamente agli iscritti all'albo anteriormente al 19 gennaio

1952", così eliminando la condizione limitativa censurata dal

giudice a quo;

che, pertanto, alla stregua del testé menzionato jus

superveniens, si impone la restituzione degli atti al giudice a quo

per un nuovo esame della rilevanza della questione;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Brescia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI