Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza 881/1988 ECLI:IT:COST:1988:881 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court declares bankruptcy law clause unconstitutional for starting appeal deadlines from decree date instead of notification.

Numero d'incarto Sentenza 881/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Constitutional Court declared the relevant bankruptcy law provision unconstitutional. The Court held that the ten-day appeal period against a judge's order should start from the date of notification to the interested party, not the date of the decree itself. This ruling ensures the effective exercise of the right to defense by allowing parties to utilize full legal deadlines.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 24 Cost.; Art. 190, second comma, of the Bankruptcy Law (R.D. 267/1942): The Constitutional Court ruled that the right to defense requires appeal deadlines to commence only upon the interested party's actual knowledge of the act, invalidating provisions that start the clock from the decree date.

Parole chiave

Generato dall'IA
right to defense bankruptcy law appeal deadline notification requirement effective exercise of rights judicial procedure constitutional illegitimacy termine di controllo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 24 Cost.
data del provvedimento, e ciò per violazione dell'art. 24 Cost.
Art. 190, second comma, of the Bankruptcy Law (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 190, secondo
Art. 133 c.p.c.
Art. 136 c.p.c.
art. 24 Cost
data del provvedimento, e ciò per violazione dell'art. 24 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 303/1985
Sentenza n. 255/1974
Sentenza n. 120/1986
Sentenza n. 156/1986
Sentenze nn. 151, 152 e 153/80
Sentenza n. 42/81
Sentenze nn. 55 e 156/86
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 190, secondo

comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), promosso

con ordinanza emessa il 18 luglio 1987 dal Tribunale di Catania sul

reclamo proposto da Gallenti Giovanni contro la S.p.A. Realizzazioni

Turistiche Alberghiere, iscritta al n. 716 del registro ordinanze

1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51,

prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione di Gallenti Giovanni;

Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore

Francesco Greco;

Uditi gli avv.ti Francesco Magnano e Gaetano Tafuri per Gallenti

Giovanni.

1. - Con provvedimento del 19 giugno 1987 il giudice delegato del

Tribunale di Catania dichiarava cessati gli effetti del decreto in

data 20 novembre 1986 con il quale Giovanni Gallenti era stato

ammesso alla procedura di amministrazione controllata.

Contro detto decreto il Gallenti proponeva reclamo in data 2

luglio 1987, cioè oltre il termine di dieci giorni previsto

dall'art. 190, u.c., della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n.

267).

La S.p.A. R.T.A. eccepiva la inammissibilità del reclamo perché

tardivo.

Il Gallenti, nel replicare all'eccezione di inammissibilità

sollevata dalla controparte, osservava che il provvedimento del

giudice delegato, oggetto del reclamo, non gli era stato comunicato,

per cui sollevava espressamente questione di legittimità

costituzionale dell'art. 190, u.c., l. f., nella parte in cui fa

decorrere il termine di dieci giorni, per il reclamo stesso, dalla

data del provvedimento, e ciò per violazione dell'art. 24 Cost.

Il Tribunale di Catania - Sez. Fallimentare, con ordinanza emessa

il 18 luglio 1987 (R.O. n. 716/87), ha ritenuto rilevante e non

manifestamente infondata la questione di legittimità di cui sopra.

All'uopo ha considerato che la norma dell'art. 190, u.c., l.f.,

così come formulata, non sembra garantire in modo adeguato

l'effettivo esercizio dell'azione in giudizio, sopratutto perché il

dies a quo per la proposizione del reclamo viene fatto decorrere

dalla data della pronuncia del provvedimento e non già dalla sua

comunicazione eseguita secondo le vigenti disposizioni procedurali.

Il giudice a quo ha rilevato, inoltre, che una questione del tutto

analoga, cioè quella relativa al termine previsto dall'art. 26,

primo comma, della legge fallimentare, è stata già decisa dalla

Corte costituzionale (sent. 22 novembre 1985, n. 303) proprio nel

senso che il dies a quo decorre non dalla data del provvedimento,

bensì da quello della comunicazione.

Il giudice a quo ha osservato ancora che la Corte costituzionale,

con numerose altre sentenze (nn. 151, 152 e 153/80; 42/81; 55 e

156/86), ha dichiarato illegittime altre disposizioni della legge

fallimentare che prevedevano forme di pubblicità non ricettizia del

provvedimento e non erano idonee, come tali, ad assicurare

l'effettiva conoscenza del provvedimento.

2. - Nel giudizio introdotto con l'ordinanza di rimessione si è

costituito Giovanni Gallenti per sostenere la rilevanza e la

fondatezza della denunziata illegittimità costituzionale. Al

riguardo il Gallenti si è richiamato a tutte le argomentazioni

svolte dal giudice a quo ed in particolare ha puntualizzato che

questa Corte, con le decisioni n. 42 del 1981, n. 53 del 1986 e n.

303 del 1986 (recte del 1985), nell'esaminare l'analoga questione

avente ad oggetto il momento iniziale del termine previsto dall'art.

26 della legge fallimentare, ha affermato che tale decorrenza deve

essere ancorata al momento della comunicazione.

3. - Non si è costituita la società R.T.A., né ha svolto

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

1. - Il Tribunale di Catania dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 190, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942,

n. 267 (Legge fallimentare), nella parte in cui prevede che il

termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso il decreto del

giudice delegato che dichiara cessati gli effetti del provvedimento

di ammissione alla procedura di amministrazione controllata (art. 189

del r.d. 267/1942) decorra dalla data del decreto anziché dalla

comunicazione dello stesso decreto, ritualmente eseguita, in quanto

risulterebbe leso il diritto di difesa costituzionalmente garantito

(art. 24 Cost.).

2. - La questione è fondata.

Questa Corte ha già ritenuto (sentt. nn. 255 del 1974; 120 del

1986; 156 del 1986) che del diritto di difesa fa parte integrante il

diritto dei soggetti interessati ad impugnare determinati atti

processuali di essere posti in grado di averne tempestiva conoscenza,

in modo da potere utilizzare, nella loro interezza, i termini legali

di decadenza, di volta in volta prestabiliti dalla legge per

l'esperimento del gravame.

Ha anche affermato che alle stesse esigenze, ora assunte e

tutelate a livello costituzionale, è informato il codice di

procedura civile che contiene il principio di ordine generale (artt.

133 e 136 c.p.c.) per cui i termini previsti per le impugnazioni

decorrono dalla notificazione all'interessato del provvedimento da

impugnare ed, in determinati casi, dalla sua comunicazione.

In altri termini, l'effettivo esercizio del diritto di difesa

costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.) postula che il termine

di decadenza previsto per le impugnazioni decorra solo dal momento in

cui l'interessato abbia avuto notizia dell'atto da impugnare o,

quanto meno, abbia attinto detta notizia ad un livello di

conoscibilità.

Invece, nel procedimento che si dovrebbe instaurare, secondo il

giudice a quo, ex art. 190, secondo comma, r.d. n. 267/1942, di

impugnazione del decreto del giudice delegato con il quale, a norma

dell'art. 189 s.l., si dichiarano cessati gli effetti della procedura

di amministrazione controllata con successivo inizio della procedura

fallimentare, l'interessato non è posto in condizione di utilizzare

nella sua interezza il termine di decadenza di dieci giorni, previsto

per la proposizione del necessario reclamo al Tribunale, perché esso

è fatto decorrere dalla data del provvedimento anziché dalla sua

comunicazione rituale allo stesso interessato, che solo così può

averne notizia; tanto più se, come nella specie, il detto

provvedimento è emesso dal giudice a scioglimento di una riserva e,

quindi, in assenza delle parti interessate.

Pertanto, per la evidente lesione del diritto di difesa, va

dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 190 del r.d. n.

267 del 1942 nella parte in cui il termine di decadenza di dieci

giorni previsto per il reclamo avverso il provvedimento del giudice

delegato è fatto decorrere dalla data del decreto anziché dalla sua

rituale comunicazione agli interessati.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 190, secondo

comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) nella

parte in cui fa decorrere il termine di decadenza di dieci giorni per

il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di

cessazione degli effetti dell'amministrazione controllata, dalla data

del decreto anziché dalla sua rituale comunicazione all'interessato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI