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Ordinanza 88/1988 ECLI:IT:COST:1988:88 Generato dall'IA

Ordinanza 88/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 88/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito, con

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 148 disp. att. cod. proc. civ; Ordinanza 88/1988 · Corte costituzionale: collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito, con

Parole chiave

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art. 3 Cost art. 148 disp. att. cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
sollevata dal Pretore di Potenza, in riferimento all'art. 3 Cost.,
art. 148 disp. att. cod. proc. civ
della legge 11 agosto 1973 n. 533 e l'art. 148 disp. att. cod. proc.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo

comma, del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di

collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito in

legge 11 marzo 1970, n. 83 e dell'art. 8 della legge 11 agosto 1973

n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle

controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria),

promosso con l'ordinanza emessa il 3 febbraio 1981 dal Pretore di

Potenza nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Santarsiero

Carmela ed altra e il Servizio Contributi Agricoli Unificati,

iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 200 dell'anno 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che in una controversia relativa al diritto

all'iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori agricoli il

Pretore di Potenza, pronunziando sul pregiudiziale profilo della

proponibilità della domanda attrice, negata dal convenuto con

eccezione diretta a far valere l'inutile decorso del termine di cui

all'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7 (Norme in materia di

collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito, con

modificazioni, in legge 11 marzo 1970 n. 83, ha sollevato, con

ordinanza in data 3 febbraio 1981, la questione di legittimità

costituzionale di tale norma o, in alternativa, dell'art. 8 della

legge 11 agosto 1973 n. 533 (Disciplina delle controversie

individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza

ed assistenza obbligatoria), rilevando che, in contrasto con l'art. 3

Cost., le censurate disposizioni avrebbero lasciato sopravvivere

un'ipotesi di decadenza dall'azione giudiziaria, mentre in materia di

prestazioni previdenziali l'ordinamento si ispira ormai al principio

dell'irrilevanza di ogni preclusione ostativa del riesame giudiziario

di pretese già oggetto di contestazione in sede amministrativa;

che il presupposto ermeneutico da cui muove l'esposta censura e

cioè la ritenuta persistente vigenza del suddetto termine di

decadenza di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 è contraddetta

dal "diritto vivente", quale emerge dal consolidato orientamento

giurisprudenziale della Corte di Cassazione, secondo cui l'art. 8

della legge 11 agosto 1973 n. 533 e l'art. 148 disp. att. cod. proc.

civ. hanno rimosso sia i termini di decadenza contenuti nelle

procedure amministrative, sia quelli che, pur se estranei allo

stretto ambito delle medesime - come i termini posti per l'inizio

dell'azione giudiziaria -, sono ad esse strettamente collegati, in

quanto diretti a conferire al provvedimento amministrativo conclusivo

di dette procedure natura definitiva (v. Cass. 15 marzo 1985 n. 2009;

Cass. 15 maggio 1984 n. 2954; Cass. 12 dicembre 1981 n. 6587; ecc.);

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

relativa all'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7 appare

manifestamente infondata, dovendosi ritenere, secondo il ricordato

"diritto vivente", che l'inutile decorso del termine in tale norma

previsto non esplica più effetto preclusivo della proponibilità

della domanda giudiziale;

che resta, conseguentemente, assorbito in tale rilievo l'esame

della questione alternativamente prospettata in riferimento all'art.

8 della legge 11 agosto 1973 n. 533;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 22, primo comma, del d.l. 3 febbraio 1970 n.

7, convertito, con modificazioni, in legge 11 marzo 1970 n. 83,

sollevata dal Pretore di Potenza, in riferimento all'art. 3 Cost.,

con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara assorbito l'esame della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8 della legge 11 agosto 1973 n. 533,

alternativamente sollevata dallo stesso Pretore di Potenza, in

riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI