Constitutional Court dismisses challenge to mandatory hiring laws for disabled workers as unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding mandatory hiring laws for disabled workers to be manifestly unfounded. The lower court argued that the law, as interpreted by the Supreme Court, prohibited creating employment relationships by law and barred specific performance of the hiring obligation. The Court upheld the balance between protecting disabled workers and preserving economic initiative, rejecting the claim that the legislation violated constitutional rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26, comma 2, della legge 11 marzo 1953 n. 87; Art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: The Constitutional Court holds that mandatory hiring quotas for disabled workers do not violate constitutional rights when balanced against the need to preserve economic initiative.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo
comma, e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482
(Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le
pubbliche amministrazioni e le aziende private), promosso con
ordinanza emessa il 15 settembre 1987 dal Pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Pastore Alfonso e la s.p.a. Weber,
iscritta al n. 792 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale,
dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 settembre 1987, il Pretore
di Bologna, nel procedimento civile vertente tra Pastore Alfonso e
Weber S.p.a. ha sollevato in riferimento agli artt. 2; 3, secondo
capoverso (recte comma) e 4 Cost., questione di legittimità
costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della
legge 2 aprile 1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende
private) "così come interpretata dalla Corte di Cassazione nel senso
che non è consentita la costituzione ex lege del rapporto di lavoro
con gli invalidi civili (e categorie assimilate) avviati
obbligatoriamente al lavoro e che è inammissibile il ricorso
all'art. 2932 c.c. per ottenere, in caso di rifiuto del datore di
lavoro di stipulare il contratto, l'esecuzione specifica
dell'obbligo";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che questa Corte ha già ravvisato come l'imprenditore
sia sì obbligato alle assunzioni nell'area delle categorie protette
indubbiamente di cospicua caratterizzazione sociale e pur sempre -
tuttavia - finalizzate ad obiettive esigenze, stante l'equilibrio dei
valori costituzionali volti a preservare l'iniziativa economica da
restrizioni abnormi nelle scelte operative del suo svolgimento (sent.
n. 622 del 1987);
che, pertanto, non sussistendo ragioni per discostarsi da quanto
affermato, la questione si appalesa di manifesta infondatezza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 10, primo comma e 16, quarto comma, della
legge 2 aprile 1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende
private) sollevata dal Pretore di Bologna, con l'ordinanza in
epigrafe, in riferimento agli artt. 2; 3, secondo comma e 4 della
Costituzione;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI