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Ordinanza 872/1988 ECLI:IT:COST:1988:872 Generato dall'IA

Constitutional Court dismisses challenge to mandatory hiring laws for disabled workers as unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza 872/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding mandatory hiring laws for disabled workers to be manifestly unfounded. The lower court argued that the law, as interpreted by the Supreme Court, prohibited creating employment relationships by law and barred specific performance of the hiring obligation. The Court upheld the balance between protecting disabled workers and preserving economic initiative, rejecting the claim that the legislation violated constitutional rights.

Regesto Legislator

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Art. 26, comma 2, della legge 11 marzo 1953 n. 87; Art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: The Constitutional Court holds that mandatory hiring quotas for disabled workers do not violate constitutional rights when balanced against the need to preserve economic initiative.

Parole chiave

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mandatory hiring quotas disabled workers employment constitutional challenge economic initiative specific performance labor law unfounded question prestazione d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 26, comma 2, della legge 11 marzo 1953 n. 87
Art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 2932 c.c
all'art. 2932 c.c. per ottenere, in caso di rifiuto del datore di

Giurisprudenza citata

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sent. n. 622 del 1987
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo

comma, e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482

(Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le

pubbliche amministrazioni e le aziende private), promosso con

ordinanza emessa il 15 settembre 1987 dal Pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Pastore Alfonso e la s.p.a. Weber,

iscritta al n. 792 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale,

dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 settembre 1987, il Pretore

di Bologna, nel procedimento civile vertente tra Pastore Alfonso e

Weber S.p.a. ha sollevato in riferimento agli artt. 2; 3, secondo

capoverso (recte comma) e 4 Cost., questione di legittimità

costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della

legge 2 aprile 1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni

obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende

private) "così come interpretata dalla Corte di Cassazione nel senso

che non è consentita la costituzione ex lege del rapporto di lavoro

con gli invalidi civili (e categorie assimilate) avviati

obbligatoriamente al lavoro e che è inammissibile il ricorso

all'art. 2932 c.c. per ottenere, in caso di rifiuto del datore di

lavoro di stipulare il contratto, l'esecuzione specifica

dell'obbligo";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte ha già ravvisato come l'imprenditore

sia sì obbligato alle assunzioni nell'area delle categorie protette

indubbiamente di cospicua caratterizzazione sociale e pur sempre -

tuttavia - finalizzate ad obiettive esigenze, stante l'equilibrio dei

valori costituzionali volti a preservare l'iniziativa economica da

restrizioni abnormi nelle scelte operative del suo svolgimento (sent.

n. 622 del 1987);

che, pertanto, non sussistendo ragioni per discostarsi da quanto

affermato, la questione si appalesa di manifesta infondatezza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 10, primo comma e 16, quarto comma, della

legge 2 aprile 1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni

obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende

private) sollevata dal Pretore di Bologna, con l'ordinanza in

epigrafe, in riferimento agli artt. 2; 3, secondo comma e 4 della

Costituzione;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI